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Legalizzazioni

Legalizzazioni Che cosa significa legalizzazione? La legalizzazione di firme è "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa". (Legge 4 Gennaio 1968 n. 15) . Quali sono i documenti che necessitano di legalizzazione? La legalizzazione è necessaria per i seguenti documenti: Gli atti ed i certificati formati in Italia per essere validi all'estero. Gli atti ed i certificati formati in Italia rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano per essere validi in Italia. Gli atti ed i certificati formati all'estero da autorità estere per essere validi in Italia sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero . Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione . Quando è necessaria la traduzione giurata – asseverata - asseverazione? Se i documenti sono scritti in lingua straniera è necessaria anche una traduzione ufficiale (o traduzione giurata asseverata asseverazione link a pagina traduzioni giurate). Esenzione dalla legalizzazione Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Alcune importanti Convenzioni hanno soppresso e semplificato le procedure di legalizzazione: sono esenti da legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria Belgio Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Gran Bretagna (estesa a Isola di Man) Grecia Irlanda Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malta Norvegia Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba) Polonia Portogallo Repubblica Ceca Repubblica di San Marino Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Svizzera Turchia Ungheria Per i documenti rilasciati all'estero dalle nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 che recano l' Apostille non è necessaria la legalizzazione . La Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, ha soppresso ogni forma di legalizzazione fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia. Modalità della legalizzazione Per i documenti rilasciati dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja la legalizzazione si effettua per mezzo dell'apposizione dell' Apostille (apostilla) che è un timbro scritto in lingua francese, attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'autorità rilasciante. Per gli atti notarili e giudiziari la legalizzazione si effettua presso la Procura della Repubblica . Per i tutti gli altri documenti la legalizzazione si effettua presso la Prefettura . Le informazioni sulle modalità della legalizzazione sono state gentilmente fornite dal Cancelliere del Tribunale di Sanremo (Imperia) e dal responsabile dell'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura della Provincia di Imperia. Tutte le altre informazioni sono estratte dalle seguenti leggi e convenzioni: Convenzione dell'Aja firmata il 5.10.1961 Legge 4. Gennaio 1968, n.15 Convenzione firmata a Londra il 7.6.1968 sulla soppressione della legalizzazione degli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari. Convenzione di Atene 15.9.1977 (art.2) Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106.

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