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PRATICHE SOPRINTENDENZA PER IMMOBILI VINCOLATI

Il proprietario di un edificio vincolato dal D.Lgvo 490/99 (già Legge 1089/39) è soggetto ad una serie di limitazioni nell'uso del proprio immobile: non può demolirlo, modificarlo o restaurarlo senza l'autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali e ambientali, non può adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico, o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione o integrità (art.21). Il proprietario ha l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere intenda eseguire al fine di ottenere preventiva autorizzazione. Trasgredire alle disposizioni del d.Lgvo/ in materia di autorizzazioni, costituisce un illecito penale che può essere punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con un'ammenda. Qualora non siete in possesso della copia del vincolo, lo Studio Arch.Destefani presenta la necessaria domanda agli uffici competente per riceverne copia. Per richiedere la copia del vincolo scrivere all'indirizzo : architetto@pdestefani.it indicando i vs dati, l'indirizzo dell'immobile vincolato Richiedere l'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI: INTERVENTI EDILIZI: qualasiasi intervento edilizio su edifici vincolati deve essere preventivamente autorizzato dalla competente SOPRINTENDENZA. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo dei beni culturali vincolati hanno l'obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne preventiva autorizzazione. PITTURE MURALI E DECORI: indipendentemente dall'esistenza di uno specifico vincoli, sono altresì beni culturali e quindi sottoposti a tutte le disposizioni della normativa di tutela: gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista. Chi può presentare la richiesta di AUTORIZZAZIONE ad eseguire i lavori alla Soprintendenza?: La progettazione e direzioni lavori: secondo il R.D. 23/10/1925 n. 2537 art. 52 ..” le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di ARCHITETTO; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.” l'ARCH.DESTEFANI PAOLA, abilitato alla professione, predispone e presenta tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali, operando per questo tipo di autorizzazioni in tutta la Lombardia. Per richiedere l' AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI scrivere all'indirizzo architetto@pdestefani.it indicandoi vs dati, i dati dell'immobile vincolato, copia del vincolo, descrizione dei lavori da eseguire.

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