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Revisore Condominiale

Art. 1130 bis Codice Civile …… L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà……. La figura del revisore condominiale nasce con la riforma del condominio (Legge n.220/2012), in vigore dal 18 giugno 2013. Il revisore condominiale è una figura di garanzia. Quali sono i suoi compiti: ciò dipende dall’oggetto della revisione. Il revisore condominiale incaricato di revisionare bilanci già approvati dall’assemblea verifica che non vi siano errori senza però rimettere in discussione i criteri di ripartizione in quanto già approvati, a questo devono pensarci i condòmini impugnando le deliberazioni e rimettendosi al Giudice. Il revisore condominiale incaricato di revisionare annualità che non sono ancora state presentate o che non sono ancora state approvate, può verificare i criteri di ripartizione delle spese, del regolamento e delle tabelle millesimali. Egli può anche predisporre un rendiconto consuntivo se non è stato presentato, verificare l’eventuale rendiconto formato ma non ancora approvato. Il revisore incaricato direttamente dal Giudice nell’ambito di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) effettuerà le verifiche richieste.

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