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Patto di non concorrenza

Patto di non concorrenza verificato dall’investigatore privato. Il patto di non concorrenza è disciplinato agli artt. 2125, 2596 e 1751 bis del codice civile, rispettivamente per lavoratori dipendenti, autonomi e agenti commerciali. Il lavoratore può concordare un pagamento mensile che è soggetto a contributi pensionistici ed integra la retribuzione, oppure alla cessazione del contratto, soggetto agli obblighi e al regime fiscale. In caso di declaratoria di nullità, il datore può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in precedenza. Il codice civile associa il patto di non concorrenza a un obbligo di fedeltà fra datore e prestatore di lavoro, che ha carattere di reciprocità Il lavoratore che viola tale patto può essere accusato di Concorrenza sleale, mentre l'azienda che lo assume di concorrenza parassitaria. Il datore può chiedere l'applicazione di una penale prevista nel precedente contratto di assunzione, e al giudice di ingiungere l'inibizione all'espletamento dell'attività lavorativa in violazione del patto. L'azienda non può riservarsi un'opzione di esercizio o di rinuncia unilaterale al patto di non concorrenza durante o alla cessazione del rapporto di lavoro.

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