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Formazione iniziale: Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, entro 60 giorni dall’assunzione devono essere erogati i seguenti corsi di formazione: Corso generale di 4 ore per tutti gli addetti; Corso specifico di 4 ore per gli addetti amministrativi (senza accesso a reparto); Corso specifico per gli addetti operativi ed amministrativi con accesso a reparto, così strutturato: 4 ore per aziende a Rischio Basso (Alberghi, Assicurazioni, Informatica etc.); 8 ore per aziende a Rischio Medio (Agricoltura, Trasporti, Istruzione etc.); 12 ore per aziende a Rischio Alto (Costruzioni, Alimentari, Meccaniche, Tessili, Legno, Chimica, Gomma, Plastica etc.). Corso 8 ore per i Preposti aziendali (capireparto etc.); Corso 16 ore per Dirigenti. Aggiornamento: I corsi di cui sopra sono soggetti a rinnovo così strutturato: Lavoratori : obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio (evoluzioni, innovazioni e applicazioni pratiche); Preposti e Dirigenti : obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Organizzazione della formazione : Comunicazione dell’attivazione della docenza all’Ente Paritetico di riferimento (se esistente per il comparto i esame e se tecnicamente fattibile); stampa fornitura del modello di elenco presenze; fornitura di test in ingresso ed in uscita con successiva correzione da parte del Docente; fornitura di Curriculum Vitae del Docente in formato pdf; fornitura del materiale didattico in formato pdf; fornitura di attestati ad personam in pdf e stampa su supporto cartaceo (cartoncino Modigliani A4). Formazione per addetti al primo soccorso e all’antincendio L'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza. Gli addetti al primo soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. In particolare: gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al gruppo A dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 16 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale , della sola parte pratica (6 ore); gli addetti al primo soccorso di aziende appartenenti ai gruppi B e C dovranno frequentare corsi di formazione di durata pari a 12 ore con aggiornamenti, a cadenza triennale , della sola parte pratica (4 ore). A seguito della valutazione del rischio di incendio, il datore di lavoro ed il dirigente devono (art. 18 D.Lgs.81/08): designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti); Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato. In base alla classe di rischio in cui l'azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare: Corsi RISCHIO BASSO (4 ore) - per attività a basso rischio di incendio; Corsi RISCHIO MEDIO (8 ore) - per attività a medio rischio di incendio; Corsi RISCHIO ELEVATO (16 ore) - per attività ad elevato rischio di incendio. L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico" . Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull'intero territorio nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente: Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO : 2 ore; Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO : 5 ore; Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ELEVATA : 8 ore. La periodicità di tali aggiornamenti è del tutto consigliabile sia svolta, al pari del corso di Primo Soccorso ed in attesa di revisioni normative, con cadenza triennale .

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