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Stima dei costi della sicurezza

Il D.P.R. 222/03, regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, legge 109/94 (oggi art. 131, Codice degli Appalti), affrontava all’art.7 quelli che sono i “costi della sicurezza”, individuandoli nel dettaglio e dando obbligo di ricavarli attraverso una stima; in questo modo viene ad essere definita la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso, offerto in fase di gara per l’aggiudicazione. L’allegato XV, al punto 4.1.3, chiarisce come la stima debba essere: “congrua, analitica e per singola voce” . Il metodo richiesto dalla norma, riprende esattamente quello del computo metrico, derivante cioè dalle analisi dei rischi del P.S.C. e relativo ad ogni singola voce prevista dal Coordinatore in fase di progettazione per quel che riguarda le prescrizioni operative. Per ogni singola voce, poi, la computazione economica può essere sia a corpo che a misura. E’ però importante sottolineare la necessità di tener conto comunque della “specificità” del cantiere; ovverosia come la stima dei costi debba corrispondere alle opere da realizzarsi descritte nel P.S.C. e non ad una semplice computazione economica di opere provvisionali generiche.

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