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Incidenze produttive e uomini giorno

La definizione di “uomini-giorno” è riportata nel Titolo IV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i cantieri temporanei o mobili, e più precisamente nell’art. 89 comma 1 lettera g) nel quale è indicato che per “uomini-giorno” si intende la “entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera”. In particolare la soglia che più volte è possibile leggere nel testo dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 è quella dei 200 uomini-giorno al di sopra della quale vengono imposti degli obblighi al committente individuato nell’art. 89 comma 1 lettera b) quale il “soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” e, nel caso di appalto di opera pubblica, il “soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell' appalto ”.

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