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Permesso di Soggiorno per Giustizia e protezione internazionale

Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, nella nostra legislazione, è previsto soltanto per consentire l'esercizio del diritto di difesa a uno straniero che si trova all'estero e che per poter partecipare ad un processo ha il diritto di ottenere un visto d'ingresso , per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al processo stesso. È possibile anche per una parte offesa (per una vittima di un crimine, che debba in questa veste partecipare ad un processo in Italia) ottenere analogo visto d'ingresso e permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Non è invece previsto da nessuna legge dello Stato italiano (e non è mai stato previsto) un permesso di soggiorno per motivi di giustizia per la situazione di chi, a seguito del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, ottenga una ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento di rifiuto da parte del Tribunale Amministrativo regionale . Per soggiornare in Italia dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale e in attesa della decisione da parte della Commissione Territoriale competente è invece necessario richiedere il Permesso di soggiorno temporaneo per protezione internazionale - In caso di riconoscimento dello status di rifugiato si ottiene il permesso di soggiorno per asilo; - in caso di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria si ottiene il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Requisiti Avere i requisiti per l'ottenimento dello status di rifugiato o per l'ottenimento dello status di protezione internazionale: rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno; persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. Reperire i moduli e presenatre la domanda I moduli possono essere reperiti alla Questura competente, che si occupa anche della presentazione della domanda. Ricevere il provvedimento La Questura consegnerà il permesso di soggiorno temporaneo valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di richiesta dello status di rifugiato e di richiesta di protezione sussidiaria. Dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, se non è ancora intervenuta la decisione della Commissione Territoriale competente, la Questura rilascia un permesso di soggiorno temporaneo con la dicitura "Permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale - attività lavorativa".

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