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infortuni sul lavoro / INAIL

Questa tipologia di infortuni sono all’ordine del giorno specialmente in alcuni ambienti di lavoro con il risultato di incorrere in incidenti gravi o gravissimi al punto da determinare la morte del lavoratore o al meglio un inabilità temporanea assoluta che imponga l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (franchigia). A parte la possibile responsabilità penale del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento di tutto il danno subito.L'INAIL, per legge, indennizza solo una parte del danno subito, la parte rimanente, il cosiddetto danno differenziale , può essere chiesta al datore di lavoro. Infatti le prestazioni INAIL sono dovute in ragione del verificarsi dell’infortunio, mentre il danno differenziale presuppone anche la sua configurabilità come illecito che sia prodotto a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo. Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita INAIL, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale. I danni di cui parliamo sono: danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell’ integrità psico–fisica del lavoratore; danno patrimoniale : in tale categoria rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (si pensi alle spese mediche, ecc…) ma anche il mancato guadagno cagionato dall’infortunio occorso; danno morale : danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d’animo. danno esistenziale : inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di un persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546). Quindi al lavoratore spettano entrambi gli indennizzi , ovviamente dopo aver comprovato di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli dall’ente previdenziale.

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