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Estinzione anticipata del mutuo

500.00
Disponibilità: ALTA
Codice: 013
Marca: estinzione anticipata del mutuo

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Descrizione

L’ estinzione anticipata del mutuo rappresenta la possibilità, da parte del cliente, di concludere il contratto di mutuo prima della scadenza, versando il capitale residuo e riducendo così gli interessi da pagare alla banca.

La Legge Bersani (decreto n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007) ha apportato alcune modifiche in merito alle norme sull’estinzione anticipata dei mutui. Grazie a questo Decreto, le banche non possono richiedere alcuna penale al cliente che voglia rimborsare il mutuo prima del termine. Se il consumatore ha stipulato il mutuo dopo il 2 febbraio 2007 e desidera rimborsarlo in anticipo, sarà sufficiente fare una richiesta alla banca di competenza, versando il capitale residuo. Se il contratto prevede delle clausole che includono il pagamento di un sovrapprezzo a favore della banca, grazie al decreto Bersani, le stesse sono da considerarsi nulle.

Nel caso di finanziamenti sottoscritti prima del 2 febbraio 2007, le penali di estinzione mutuo previste dal contratto in essere saranno ridotte per effetto del Decreto Bersani. Il limite massimo di queste penali, stabilito da un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le associazioni dei consumatori, va calcolato sul capitale ancora da restituire e varia in base al tipo di mutuo (mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile o mutui a tasso misto), alla data in cui è stato stipulato e alla data data di scadenza del contratto.

Se il mutuo è a tasso variabile e alla scadenza del contratto mancano due anni o meno, la banca non può richiedere alcuna penale; nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo la penale massima richiesta dalla banca può essere dello 0, 2% sul capitale residuo; in tutti gli altri casi la penale massima sarà pari allo 0, 5%.

Anche i mutui a tasso fisso stipulati prima del 2001 non prevedono penale negli ultimi due anni di ammortamento; il sovrapprezzo per l’estinzione mutuo sarà pari allo 0, 2% nel terzultimo anno e dello 0, 5% negli altri casi. Se i mutui a tasso fisso sono stati sottoscritti dal 2001 in poi, le penali massime raggiungono l'1, 9% nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo, l'1, 5 nella seconda metà del periodo di ammortamento, lo 0, 2% nel terzultimo anno e nessuna penale negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.

Le medesime penali si applicano ai mutui a tasso misto stipulati dal 2001, se al momento dell’estinzione anticipata il tasso è fisso. In tutti gli altri casi, i mutui a tasso misto prevedono le stesse penali del variabile. Se il contratto di mutuo prevede delle commissioni di estinzione di importo pari o inferiore a quelle stabilite dalla legge, si avrà diritto ad un’ulteriore riduzione

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