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Divorzio tradimento infedeltà :- contatta whatsapp 3487601478 investigazioni private


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Informazioni di contenuto legale - Infedeltà tra Coniugi


Come sinonimi di infedeltà coniugale vengono spesso utilizzati anche i termini adulterio e tradimento. Ecco alcuni approfondimenti sull'infedeltà collegata alla causa di separazione.

Infedeltà Coniugale

Definizione di Infedeltà Coniugale


Per infedeltà coniugale si intende quella situazione in cui uno dei due coniugi intreccia con un'altra persona una relazione amorosa, anche di breve durata. A volte vengono utilizzati, come sinonimi di "infedeltà coniugale" anche i termini tradimento e adulterio.

Infedeltà Coniugale e Separazione


Per quanto riguarda il diritto e la disciplina della separazione, l'infedeltà coniugale di uno dei coniugi (del marito o della moglie) rappresenta una causa di intollerabilità della convivenza. L'infedeltà coniugale è pertanto una delle cause che possono determinare la separazione giudiziale tra i coniugi.

Come definito dall'articoli 151 del C.C., infatti, la separazione legale giudiziale può essere pronunciata nel caso in cui si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi.

Inoltre, come indicato nel comma due dell'articolo, l'infedeltà coniugale è una delle cause per cui il coniuge tradito può richiedere l'addebito della separazione all'altro coniuge per via del suo "comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".

Infedeltà Coniugale e Addebito della Separazione


In materia di addebito della separazione, nella giurisprudenza e nelle sentenze della Suprema Corte, ricorre spesso la costante del considerare l'infedeltà coniugale una vera e propria violazione del dovere di fedeltà coniugale e quindi una condizione tale da rendere intollerabile la convivenza coniugale.

L'infedeltà è quindi una delle violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale (in quanto lede l'onorabilità e il decoro del coniuge che viene tradito) che viene di regola considerata una causa sufficiente per giustificare l'addebitamento della separazione all'altro coniuge (a meno che non si verifichi la mancanza di un nesso causale tra l'infedeltà e la crisi familiare).

Va considerato che anche l'infedeltà apparente può essere causa di separazione e di addebito, nel caso in cui comporti una grave offesa all'onorabilità e al decoro del coniuge tradito.

Solitamente, quando si vuole dimostrare l'infedeltà del coniuge, si ricorre ad investigazioni private che hanno l'obiettivo di raccogliere in modo legale prove da portare in giudizio.

Prove dell'Infedeltà Coniugale

L'infedeltà coniugale rappresenta una delle possibili cause di addebito della separazione.

Infatti, in materia di addebito della separazione per infedeltà coniugale, la giurisprudenza ritiene che l'infedeltà di uno dei due coniugi sia una violazione del dovere di fedeltà e che sia quindi uno di quegli elementi tali da rendere intollerabile la convivenza coniugale. L'intollerabilità della convivenza dopo il tradimento da parte della moglie o del marito è tale alla luce della situazione odiosa venutasi a creare per causa del comportamento di uno dei due coniugi, sia che si tratti di infedeltà reiterata, che di una stabile relazione extraconiugale.

Nonostante la gravità del comportamento del coniuge infedele, è però necessario, ai fini dell'addebito della separazione, che ci sia un nesso di causalità tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza.

Ad esempio, se l'infedeltà si verifica nell'ambito di una coppia il cui rapporto era già deteriorato da tempo, il Giudice, in assenza di nesso di causalità, potrebbe non pronunciare la sentenza di addebito nella causa di separazione. In questi casi, infatti, l'intollerabilità della convivenza sarebbe già preesistente (trattandosi appunto di una convivenza puramente formale) e non direttamente connessa all'infedeltà.

Quindi è importante sottolineare che l'infedeltà può diventare causa di addebitamento della separazione solamente nel caso in cui venga accertato che la crisi della coppia sia riconducibile solamente al comportamento infedele di uno dei coniugi.

Diventa quindi molto importante poter disporre delle prove dell'infedeltà coniugale.

Come Ottenere le Prove dell'Infedeltà Coniugale?


Se si ha il sospetto dell'infedeltà da parte del proprio coniuge e si vogliono ottenere prove certe, il metodo migliore è quello di rivolgersi a un'agenzia investigativa o ad un investigatore privato.

Una delle attività svolte dalle agenzie di investigazioni, è appunto quella di raccogliere prove che documentino il comportamento infedele e le persone frequentate dal coniuge. Al termine delle indagini vengono solitamente forniti dei report con le prove che evidenziano la relazione extraconiugale, che possono essere poi utilizzate in giudizio per richiedere l'addebito della separazione o anche nella causa di divorzio.

È molto importante scegliere solo agenzie affidabili e che utilizzino metodi leciti e consentiti dalla legge. Non tutti sanno, infatti, che i controlli sui tabulati telefonici, sugli SMS del telefonino, le intercettazioni telefoniche e il controllo delle caselle di posta elettronica non sono consentiti e costituiscono reato.

Come Scoprire l'Infedeltà Coniugale

L'art. 143 del Codice Civile, che viene letto dal sacerdote o dal sindaco quando ci si sposa, recita che "con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia."

Tale articolo, quindi, stabilisce i doveri alla cui osservanza sono tenuti responsabilmente i coniugi durante il matrimonio.

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale pertanto viene valutato come una violazione di particolare gravità che, nel caso in cui determini che la convivenza, a causa dell'infedeltà di uno dei due coniugi, diventi intollerabile, può diventare un comportamento sufficiente a giustificare la separazione giudiziale con l'addebito della separazione stessa al coniuge fedifrago.

Va chiarito bene, però, che la sola infedeltà coniugale del marito o della moglie, di per sé non rappresenta un comportamento che è sufficiente per richiedere la separazione, ma solo se viene accertato che esiste un nesso causale tra l'infedeltà di un coniuge e la crisi matrimoniale. Deve essere quindi accertato che è proprio l'infedeltà di uno dei due coniugi la causa della fine di un matrimonio e non la conseguenza.

Solitamente l'infedeltà coniugale è una delle cause di separazione più comuni proprio perché quasi sempre il tradimento rende intollerabile la convivenza tra marito e moglie, ma tale comportamento per diventare causa dell'addebito di separazione giudiziale non deve essere la conseguenza di una crisi già in atto tra i coniugi.

Il solo comportamento infedele di un coniuge e quindi l'infedeltà, quando si rileva che si è manifestato successivamente ad una crisi matrimoniale già in essere, di per sé, non basta per una pronuncia di addebito da parte del Giudice.

Nel caso quindi di una coppia sposata che si trovi in una situazione di crisi coniugale in corso e in cui uno dei due coniugi tenga un comportamento infedele, di tradimento nei confronti dell'altro, che però non è la causa della crisi coniugale che già preesisteva, il Giudice non accoglierà, nel caso di separazione giudiziale, la richiesta dell'addebito.

Significato di Infedeltà Coniugale


Come caso di infedeltà coniugale non si intende solo il caso in cui uno dei due coniugi ha una relazione sentimentale con rapporti sessuali con altri, ma anche in quei casi in cui il comportamento di uno dei coniugi tradisce la fiducia dell'altro verso il quale non mantiene un rapporto di interesse fisico e spirituale.

Così anche la mancanza di lealtà di un coniuge che nasconde all'altro cose e fatti importanti per la vita matrimoniale assume il significato di tradimento e di comportamento infedele. In un matrimonio, infatti, la fedeltà coniugale va di pari passo con l'idea di lealtà reciproca.

Dal punto di vista normativo l'infedeltà coniugale si configura come violazione degli articoli 142 e 143 del Codice Civile che regolano i diritti del matrimonio, e l'Articolo 151 comma 1 e comma 2 che rileva l'addebito di colpa (separazione giudiziale).

L'Infedeltà Coniugale è un Reato?

La fedeltà coniugale rappresenta uno dei punti più significativi e permanenti dell'impegno e della donazione reciproca matrimoniale. La fedeltà tra i coniugi costituisce infatti uno dei doveri fondamentali che nascono dal matrimonio (oltre a quello della collaborazione, assistenza, ecc.).

Il principio dell'esclusività tra un uomo e una donna rappresenta l'anima della società coniugale e sta anche alla base del principio giuridico della non libertà di stato (articolo 86 del Codice Civile, "Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente") dato che non è consentita la contemporanea esistenza di due comunioni di vita di un soggetto con diverse persone.

Siccome l'infedeltà coniugale è una delle cause di separazione tra i coniugi più frequenti, spesso ci si domanda se l'infedeltà tra coniugi sia considerata un vero e proprio reato.

L'infedeltà coniugale non rappresenta più un reato, con le due sentenze della Corte Costituzionale (n.126/1968 e n.147/1969) che hanno dichiarato illegittimi gli articoli 559 e 560 del Codice Penale, ma rappresenta un fatto di elevata rilevanza sul piano giuridico.

La violazione del dovere di fedeltà, e quindi l'infedeltà, un tempo prevedeva un valore così rilevante da avere nell'ordinamento giuridico italiano due tipi di conseguenze penali (artt. 559 e 560 codice penale): •Reato di "adulterio" a carico della moglie che fosse stata infedele al marito. Per tale reato era prevista la pena della reclusione fino a un anno (art. 559 codice penale).


•Reato di "concubinato" a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove. Per tale reato era stabilita la pena della reclusione fino a due anni (art. 560 codice penale).
La giurisprudenza attuale sul piano giuridico continua però a dare molta rilevanza al dovere di fedeltà coniugale inteso come lealtà e impegno reciproco dei due coniugi di non tradire la fiducia dell'altro.

L'infedeltà coniugale e quindi la violazione del dovere di fedeltà non è più reato e non ha più conseguenze penali, ma può avere importanti conseguenze sul piano civilistico, può ad esempio essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele qualora l'infedeltà sia la causa da cui si è originato il deterioramento del matrimonio e si è generata l'intollerabilità della convivenza.

Come Fare per Scoprire l'Infedeltà Coniugale


Spesso si sospetta l'infedeltà, ma non si hanno prove certe del comportamento infedele e pertanto è bene rivolgersi ad un investigatore o a un'agenzia investigativa privata, specializzata nel trovare e raccogliere le prove dell'infedeltà di un coniuge.

Le indagini svolte da un investigatore o da un'agenzia privata sono volte a raccogliere, anche con il sussidio dei mezzi tecnologici oggi a disposizione, fatti e documenti concreti che il cliente in sede giudiziale potrà far vagliare dal Giudice nel caso chieda la separazione con addebito.

Giudizi relativi alla separazione o al divorzio e l'investigatore privato: eventuali limiti deontologici (e non) nell'utilizzo delle risultanze investigative.

L'investigatore privato nel diritto di famiglia i limiti legali e derivanti dalla giurisprudenza all'utilizzo delle investigazioni e delle risultanze.

I limiti imposti dagli articoli 3 e 4

Nel limite generale previsto dal successivo articolo 3: i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti che ricalca il limite previsto nell'autorizzazione prevista per il libero professionista. Tutto con la stretta osservanza delle modalità di trattamento previste all'articolo 4:

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 2).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

...(omissis)...

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico".

In buona sintesi si all' indagine privata di tipo patrimoniale quando questa sia destinata all'accertamento di una situazione altrimenti di difficile riscontro o che sia da intendersi quale strumento di uno specifico impulso all' attività istruttoria del giudice . Particolare attenzione invece quando l'attività investigativa sia destinata all'acquisizione di elementi diversi e, soprattutto, quando questa possa includere aspetti relativi alla quotidianità (generalmente intesa) di eventuale prole minore .

La giurisprudenza in merito

Quanto al riscontro giurisprudenziale (in tema di addebito della separazione e del suo accertamento, dunque al di fuori dell'investigazione privata destinata all'accertamento di particolari condizioni patrimoniali, possono essere indicative le pronunce di seguito riportate.

La ripetibilità delle spese

Sulla ripetibilità delle spese sostenute per l'attività investigativa destinata ad accertare la violazione dell'obbligo di fedeltà (qualora questa non sia ritenuta dal giudice causa efficiente della separazione) Cassazione Civile Sez. I 12 aprile 2006 n.8512 mentre sulla valenza probatoria delle risultanze investigative Cassazione civile Sez. I 12 settembre 2008 n. 23558 interessante per la relativizzazione insita nell'adeguata motivazione della sentenza sottoposta al gravame: ...(omissis)... era infondato il gravame avverso il rigetto della richiesta di addebito della separazione alla moglie, in quanto non era rimasta provata l'accusa di infedeltà e non erano stati dimostrati comportamenti della X idonei a generare il sospetto di adulterio, che il Tribunale invece aveva ritenuto accertati, anche se non rilevanti sotto il profilo della loro esteriorità e dell'offensività nei confronti del coniuge; in particolare, nessun valore probatorio poteva essere attribuito alla relazione di un investigatore privato, incaricato dal marito di verificare i comportamenti della moglie, in quanto poco chiara proprio sugli elementi di fatto relativi alle ipotesi più rilevanti (sembrando riferire notizie apprese da terzi) e comunque non confermata con testimonianza resa in sede processuale...

...(omissis)... omessa e/o contraddittoria motivazione, e censura la sentenza impugnata, deducendo che i Giudici di appello, nell'affermare che il rapporto dell'agenzia investigativa non aveva alcun valore probatorio, avrebbero enunciato un principio in contrasto con l'orientamento di questa Corte, secondo cui la scrittura proveniente da un terzo e prodotta in giudizio da una delle parti, pur non configurandosi come prova tipica, può costituire un indizio, del quale occorre valutare la rilevanza unitamente al comportamento processuale tenuto dall'altra parte nei giudizi di primo e secondo grado. Il ricorrente deduce altresì che la Corte di merito ha errato sia nel negare valore probatorio al rapporto dell'agenzia investigativa, sia nell'omettere di collegare il contenuto di tale rapporto con gli altri elementi della vicenda sicuramente utili a configurare una prova per presunzioni.... (omissis).... Il motivo è privo di fondamento.... (omissis)... i Giudici di appello hanno infatti escluso il valore probatorio della relazione dell'agenzia investigativa non in assoluto, ma nel caso concreto, ritenendo detta relazione poco chiara sui fatti determinanti, meramente recettiva di affermazioni di terzi e comunque non confermata con testimonianza in sede processuale.... Su tali specifiche valutazioni dei Giudici di appello il ricorrente non ha sollevato alcuna censura..... Inoltre i Giudici di appello - escludendo che tale episodio, anche se realmente verificatosi, potesse essere considerato come circostanza dimostrativa di un adulterio costituente causa della crisi matrimoniale, in quanto avvenuto comunque pochi giorni prima del deposito del ricorso per separazione da parte della X., e ritenendo pertanto che la concatenazione temporale degli eventi induceva a ritenere che la convivenza tra i coniugi era già divenuta intollerabile - ha correttamente applicato (sottraendosi pertanto alla censura del ricorrente) il principio enunciato da questa Corte e secondo il quale l'infedeltà di un coniuge, come in genere i comportamenti contrari ai doveri del matrimonio, può essere rilevante al fine del addebito della separazione soltanto quando sia stato causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche qualora non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza.


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