Trattori sicurezza
Trattori requisiti di sicurezza
Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
Tutti i trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio) che garantisca un determinato volume di sicurezza in corrispondenza del posto di guida.
Si basano sul principio di preservare un determinato “volume di sicurezza” o “zona libera”, mantenendo l’operatore al suo interno durante l’intero svolgimento del capovolgimento. In tal modo, il rischio per l’operatore di essere schiacciato tra le parti costituenti il trattore ( la struttura di protezione stessa) ed il suolo può essere ragionevolmente escluso. Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato con:
Adeguamento ai requisiti di sicurezza
Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, l’adeguamento ai requisiti di cui al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D.Lgs 81/08 può essere effettuato installando:
Laddove l’adeguamento sia stato eseguito secondo quanto indicato al precedente punto 4, deve essere resa disponibile, su richiesta dell’organo di vigilanza, adeguata documentazione tecnica a dimostrazione del rispetto dello stato dell’arte.
Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, la procedura semplificata di cui al paragrafo 6 della linea guida “ Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs n. 81/08 – L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali”, che non prevede l’ aggiornamento della carta di circolazione del trattore, è applicabile solo nei casi ivi specificatamente indicati. Pertanto la procedura semplificata non si applica ai trattori agricoli o forestali adeguati con dispositivi di protezione di cui al precedente punto 4. Questi ultimi sono soggetti alla procedura ordinaria di aggiornamento della carta di circolazione che comporta la visita e prova del veicolo presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fonte INAIL