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Trattori sicurezza

Trattori requisiti di sicurezza

Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento

Tutti i trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli devono essere dotati di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio) che garantisca un determinato volume di sicurezza in corrispondenza del posto di guida.

Si basano sul principio di preservare un determinato “volume di sicurezza” o “zona libera”, mantenendo l’operatore al suo interno durante l’intero svolgimento del capovolgimento. In tal modo, il rischio per l’operatore di essere schiacciato tra le parti costituenti il trattore ( la struttura di protezione stessa) ed il suolo può essere ragionevolmente escluso. Per conseguire questo risultato, pertanto, occorre che il trattore sia equipaggiato con:

  • Un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, denominato anche struttura di protezione, ossia una struttura sufficientemente rigida installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di garantire un volume di sicurezza destinato a contenere l’operatore (telaio di protezione)
  • Un dispositivo di ritenzione che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l’operatore entro il volume di sicurezza (cintura di sicurezza).
  • Adeguamento ai requisiti di sicurezza

    Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, l’adeguamento ai requisiti di cui al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D.Lgs 81/08 può essere effettuato installando:

  • Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conformi alla linea guida nazionale
  • Dispositivo di protezione omologati per lo specifico modello di trattore
  • Dispositivo di protezione rispondente alle direttive comunitarie ovvero codici OCSE di riferimento
  • Dispositivo di protezione progettati ad hoc per il modello di trattore in esame.
  • Laddove l’adeguamento sia stato eseguito secondo quanto indicato al precedente punto 4, deve essere resa disponibile, su richiesta dell’organo di vigilanza, adeguata documentazione tecnica a dimostrazione del rispetto dello stato dell’arte.

    Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, la procedura semplificata di cui al paragrafo 6 della linea guida “ Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs n. 81/08 – L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali”, che non prevede l’ aggiornamento della carta di circolazione del trattore, è applicabile solo nei casi ivi specificatamente indicati. Pertanto la procedura semplificata non si applica ai trattori agricoli o forestali adeguati con dispositivi di protezione di cui al precedente punto 4. Questi ultimi sono soggetti alla procedura ordinaria di aggiornamento della carta di circolazione che comporta la visita e prova del veicolo presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    Fonte INAIL