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Notevoli i vantaggi fiscali

L’Art. 17 comma 2 D.Lgs. 28/2010 prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26-10-1972 n. 642 e successive modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura . Al comma 3 si prevede che il verbale di accordo é esente dall’imposta di registro (di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni) entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta é dovuta per la parte eccedente.

L’Art. 20 D.Lgs. 28/2010 prevede che alle parti é riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500, 00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta é ridotto della metà.

Il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine del 30 aprile e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed é utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dal Ministero, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Nel Modello Unico 2011 Persone Fisiche, redditi 2010, è stato inserito al rigo RN 24, colonna 4, la casella “mediazioni”, nella quale sarà indicato il credito di imposta certificato nella comunicazione ricevuta dal contribuente avente diritto ed inviata a cura del Ministero della Giustizia.

Riguardo ai soggetti tenuti alla compilazione del Modello Unico Società di Capitali e del Modello Unico Società di Persone, non dovranno indicare nulla in dichiarazione ma utilizzeranno direttamente in compensazione sul Modello F24 il credito certificato dal Ministero della Giustizia, con il codice tributo n. 78.

Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.