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Il danno

Le polizze che tutelano contro i danni costituiscono uno dei rami più importanti dell'intero settore assicurativo. La prima distinzione che va effettuata è quella tra i danni materiali e i danni personali.

I danni materiali sono quelli che colpiscono le cose, gli oggetti e le proprietà degli assicurati. Possono essere causati da incendio, furto, o altri eventi che possano causare distruzione o irreparabile danneggiamento. Nei danni causati da incendio sono anche compresi fulmini, esplosioni e scoppi non causati da ordigni esplosivi, la caduta di aeroplani o di loro parti, e gli incidenti stradali non causati dal contraente (in quel caso interviene la polizza obbligatoria di responsabilità civile). Il furto implica il risarcimento per i danni materiali causati a patto che siano state violate le difese poste a tutela dell'oggetto, ad esempio, quando c'è evidenza di rottura, scasso, uso di grimaldelli e affini o anche di chiavi false. Quindi, affinchè il furto sia risarcito, deve esserci una tutela all'oggetto e un atto destinato a violarla: se si perdono le chiavi e queste vengono usate per il furto, la copertura assicurativa non è valida. Un'altra forma di tutela patrimoniale è quella che tutela i crediti, che protegge l'imprenditore nel caso di mancato incasso di denaro da parte dei suoi clienti.

I danni fisici sono invece quelli che si verificano contro le persone e possono essere causati da un incidente o un infortunio. Tra i danni fisici sono compresi la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea. Per invalidità permanente si intende l'incapacità irrimediabile, parziale o totale, dell'assicurato di svolgere il suo lavoro. Per inabilità temporanea si intende la momentanea incapacità dell'assicurato a svolgere la sua attività lavorativa. Fra i danni fisici, una categoria particolare è quella dei danni causati da malattie o necessità di intervento chirurgico, le cui spese sono tutelate dalle polizze sanitarie. Un altro tipo di danno di cui si occupano le polizze è quello della tutela legale. La compagnia assicurativa tutela l'assicurato per tutti i danni che potrebbero derivargli da un procedimento giudiziario a suo danno, sia in sede civile che in sede penale. I danni alle persone non si limitano però ai soli danni fisici, ma anche a quelli morali, che derivano dalla sofferenza e nel dolore legati alla privazione di opportunità sociali, di godimento personale, che possono anche avere esiti rilevanti dal punto di vista economico.

Diverso è il danno biologico, definito come qualunque lesione fisica o psichica che possa danneggiare l'interesse (riconosciuto costituzionalmente) all'integrità della persona. Questa tipologia di danno si distingua dalla categoria, molto più ristretta, del danno patrimoniale, perchè non investe la sola sfera economica e del guadagno, ma si allarga a comprendere tutti i danni inferti alla persona nella sua integrità, anche fisico psichica. Infine, il danno punitivo colpisce le compagnie assicurative quando non si impegnano a risolvere le questione dell'assicurato in via extra giudiziale, causando una perdita di tempo e soldi.