Sei in: Altro

Documento di sintesi

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo del T.U. Bancario e successive modificazioni, della Delibera CICR del 04 Marzo 2003, del provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento U.I.C. del 29 Aprile 2005.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

MediaCredito, Agenzia di Servizi Finanziari, con sede in Pescara, al Largo Madonna 14, P.Iva 01262950684, iscrizione all'Albo dei mediatori creditizi n. 97820.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE

  • Il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  • La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para-subordinazione, collaborazione, rappresentanza, tra il mediatore ed alcuna delle parti.
  • E' fatto espresso divieto al mediatore creditizio di concludere contratti, nonchè effettuare per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di in casso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.
  • La mediazione creditizia prevede, quale parte integrante, un'attività di consulenza finalizzata all'individuazione dello strumento creditizio più idoneo al soddisfacimento delle esigenze del cliente, alla raccolta della richiesta di finanziamento, ad una prima istruttoria della pratica, alla messa in relazione della potenziale clientela con banche o intermediari finanziari al fine della concessione di finanziamenti.
  • La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario. Il rischio proprio della mediazione creditizia risiede, per l'effetto, nella possibilità di non trovare una banca o altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

  • Provvigione : il compenso per la mediazione creditizia, comprensivo dell'attività di consulenza espletata, sarà concordato direttamente con il cliente, tenuto conto di tipologia, caratteristiche ed entità del finanziamento richiesto. La provvigione non potrà essere superiore al 6% del capitale richiesto o erogato.
  • Spese: a) nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento a causa di irregolarità edilizie o catastali dell'immobile indicato a garanzia ovvero per iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sullo stesso, il cliente sarà tenuto a provvedere al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico di mediazione, nella misura massima di euro 500, 00. b) nell'ipotesi di recesso dal contratto di mediazione oltre i termini concordati e previsti dal D.Lgs. 206/2005, ovvero in caso di rinuncia al finanziamento richiesto e/o deliberato, di omessa consegna in tempi utili della documentazione richiesta e necessaria alla corretta istruttoria della pratica, di inoltro di comunicazioni, notizie o documentazione non corrispondente al vero, o, infine, in tutti i casi di mancato finanziamento per fatto o colpa del richiedente o a seguito di false o incomplete dichiarazioni fornite dal richiedente, questi sarà, comunque, tenuto a corrispondere al mediatore una somma non superiore al 3% del capitale richiesto, a titolo di corrispettivo per la consulenza prestata.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Diritti del Cliente

  • Il Cliente, al momento della stipula del contratto, ha diritto di ricevere copia dell'avviso contenente le principali norme di trasparenza e del foglio informativo relativo al servizio offerto.
  • Il Cliente ha, inoltre, diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia da sottoscrivere, reso edotto che la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
  • Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione sottoscritto e del documento di sintesi e del foglio informativo ad esso allegati.
  • Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza specificare alcuna motivazione, inviando al mediatore creditizio comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r, entro giorni 8 dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Obblighi del Cliente

  • Il Cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
  • Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive o concorsuali in corso, ipoteche, pignoramenti o altri pregiudizi iscritti o gravanti su diritti reali di cui egli sia titolare e, comunque, di ogni situazione eventualmente ostativa all'ottenimento del finanziamento richiesto.
  • Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare l'esposizione finanziaria corrente e l'eventuale stipula, nei sei mesi precedenti, di altri contratti di mediazione creditizia.

Obblighi del Mediatore

  • Il mediatore ha l'obbligo di comportarsi con doligenza, correttezza e buona fede, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza. In caso di offerta svolta in luogo diverso dal proprio domicilio o sede o altro locale aperto al pubblico, ha l'obbligo di consegnare al cliente copia dell'avviso contenente le principali norme di trasparenza e del foglio informativo relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione.
  • Il mediatore è obbligato a rispettare il segreto professionale.

Esonero di responsabilità

  • Il Cliente prende atto che se il finanziamento non sarà erogato da parte di banche o altri intermediari finanziari, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli nè genericamente nè specificamente il motivo.
  • Il mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto.
  • Il Cliente prende, infine, atto che il mediatore non sarà in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti o omissione della banca o di altri intermediari finanziari, così come non sarà mai responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli inadempimenti del Cliente.

Durata

  • Il contratto di mediazione creditizia ha la durata di 180 giorni dalla data di sottoscrizione, ed l'incarico si intende conferito al mediatore in via esclusiva, al fine di evitare da parte del conferente la contestuale richiesta di altri finanziamenti tale da compromettere il buon esito dell'attività svolta dal mediatore.
  • Alla scadenza del termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcuna disdetta. E' esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo .

Foro competente

  • In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esse connesse, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del Consumatore, laddove applicabile. Nell'impossibilità sarà competente il Foro di Pescara.

LEGENDA

  • Mediatore creditizio : colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche ed altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
  • Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intende entrare in relazione con banche o altri intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
  • Locale aperto al pubblico: il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
  • Offerta fuori sede: l'attività di mediazione svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.
  • Tecniche di comunicazione a distanza : tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.
  • Intermediari finanziari : società che svolgono attività finanziaria iscritte all'elenco o nell'elenco speciale previsto, rispettivamente, dagli articoli 106 a 107 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche.
  • U.I.C .: Ufficio Italiano Cambi, ente strumentale della Banca d'Italia, presso il quale è istituito l'Albo dei mediatori creditizi.
  • Provvigione : compenso, adeguato all'entità dell'affare concluso, dovuto al mediatore per l'attività professionale svolta.