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Incarichi pubblici a liberi professionisti per servizi di architettura ed ingegneria


Il limite di affidamento diretto (senza gara anche informale) per servizi di architettura ed ingegneria è fissato dal DPR 554/1999 in 20.000 euro. Tale decreto è recepito in Sicilia con L.R. 7/2002. Lo stesso decreto ("Regolamento per i lavori pubblici") indica che non è possibile frazionare la progettazione per eludere tale limite.
Per equiparazione di fattispecie dovrebbe intendersi che non può frazionarsi l'incarico unitario, comprendente tutte le prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria, necessarie alla realizzazione di un'opera.
Ovviamente non è nemmeno possibile, come interpretazione accessoria, che un'opera possa essere artificiosamente suddivisa in più lotti adiacenti o contestuali sempre al fine di eludere tale limite.
Devono sempre osservarsi i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione (v. circolare seguente).

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 22 dicembre 2006.
Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.


[... Omissis]

2. Art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni

Il comma 11 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che: "Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli od associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ".
In virtù del disposto del predetto comma, come sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, è stata eliminata la possibilità dell'affidamento diretto su base fiduciaria anche per gli incarichi di importo inferiore ad E 100.000 con il richiamo all'obbligo delle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, atte a consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio.
Al fine del rispetto del principio della libera concorrenza è necessario garantire la par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti dagli stessi posseduti con la verifica dell'assenza di clausole che possano produrre un eventuale effetto preclusivo dei potenziali concorrenti.
Per quanto premesso, sussiste, conseguentemente, l'obbligo di instaurare una procedura negoziata nella quale si deve procedere alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi. Al riguardo si rimanda alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 19 gennaio 2006 con le intervenute modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE.
L'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con la predetta determinazione n. 1/2006, ribadendo il proprio orientamento, già espresso nella deliberazione n. 171/2003, si è orientata in senso positivo in merito alla possibilità dell'istituzione degli albi di professionisti purché vengano soddisfatte alcune condizioni e cioè adeguata pubblicizzazione, aggiornamento (ogni sei mesi) e fissazione in via preventiva dei criteri per accedervi. In particolare, l'Autorità testualmente si è espressa: "In ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l'Autorità, confermando quanto precedentemente espresso, rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall'art. 62 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.

Si ritiene inoltre necessario che laddove l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell'albo stesso quali a titolo esemplificativo:
- il richiamo a quanto dettato dall'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
- la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare".

Il predetto orientamento dell'Autorità deve, necessariamente, tener conto dell'innovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti.

Per quanto sopra esposto, gli enti per gli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, dovranno procedere al relativo affidamento tramite la procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, in base al rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002.

L'affidamento degli incarichi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ipotesi in cui sia stato istituito un apposito albo, dovrà essere effettuato mediante selezione comparativa tra gli iscritti allo stesso, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.