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Def.condoni edilizi

CONDONO EDILIZIO ART.28 L.R. 16/2016

Avete ricevuto una lettera dal vostro Comune relativa ad una istanza di condono edilizio (SANATORIA) ? a Voi alcuni chiarimenti.

Oggi è possibile che un' “ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO” possa essere definita presentando una PERIZIA GIURATA per la definizione (conclusione) dell’iter amministrativo con rilascio di CONCESSIONE EDILIZIA relativa ad una presunta pratica di SANATORIA edilizia in giacenza presso l’ufficio condono.

Si presume che in un fabbricato di vostra proprietà, per l’intera costruzione o parte di esso (singolo appartamento, magazzino, negozio o box), sia stato commesso un abuso edilizio, piccolo o grande che sia e che per lo stesso, nel 1985-1986 o successivamente nel 1993-1994 o ancora nel 2003-2004 sia stata presentata istanza di sanatoria.

La Regione Siciliana, con la Legge Regionale n. 16 del 2016 nell’art. 28 ha previsto un percorso semplificato per la definizione di tutte le pratiche di sanatoria giacenti negli uffici tecnici dei comuni siciliani, semplificazione che prevede la presentazione di una PERIZIA GIURATA che consente di ottenere il titolo abilitativo ( CONCESSIONE EDILIZIA ), documento che sana l’abuso ed estingue il reato di abusivismo edilizio.

LA PERIZIA GIURATA SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA.

Vi aspettiamo per qualsiasi chiarimento, da noi la consulenza è gratuita.