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Preventivo obbligatorio professionisti

Il testo ha accolto i rilievi del Consiglio di Stato, che aveva sottolineato come la prima bozza analizzata non prendesse in considerazione l’obbligo per il professionista di presentare al cliente un preventivo di massima. Un onere introdotto dal Decreto Legge 1/2012 sulle liberalizzazioni, che come ricordiamo ha abolito le tariffe professionali.

Tra le regole generali, contenute nell’articolo 1, compare infatti un nuovo comma in base al quale, in fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, non poter provare la presenza di un preventivo di massima costituisce un elemento di valutazione negativa.

Al contrario, la nuova bozza di decreto ministeriale non ha accolto le raccomandazioni del Consiglio di Stato sulla possibilità di ricomprendere le spese del professionista tra i suoi compensi.
Resta quindi invariata la situazione inizialmente prospettata, che esclude oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma anche i costi degli ausiliari incaricati dal professionista.

Restano inoltre invariate la specificazione delle prestazioni, le tabelle e le formule per il calcolo dei parametri. Ne consegue che, anche ai sensi del nuovo testo, la prestazione professionale si articola in quattro fasi, cioè consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi.

Il compenso del professionista è dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Se la prestazione non rientra nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia.
PREVENTIVO DI MASSIMA OBBLIGATORIO PER I PROFESSIONISTI

Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.


La complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza.

Una volta valutati tutti questi aspetti, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

La bozza del DM, predisposta dal Ministero della Giustizia, si applica alle liquidazioni dei compensi da parte degli organi giurisdizionali, quindi in presenza di un contenzioso. Il Decreto per lo sviluppo e la crescita (DL 83/2012) aveva proposto di estendere questi parametri anche per fissare i corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Dopo l'entrata in vigore del Dl Liberalizzazioni, che ha abrogato le tariffe professionali, si è infatti creata un'assenza di riferimenti per la determinazione dei compensi nelle gare.