Sei in: Altro

Abolizione commissioni edilizie in sicilia

LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 05.04.2011

Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale

(G.U.R.S. N. 16 del 11 aprile 2011)

ARTICOLO 19- Modifiche in materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia

1. Allo scopo di favorire lo snellimento e l’accelerazione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia, la commissione edilizia comunale è soppressa.

2. In materia di procedure per il rilascio della concessione edilizia resta salvo quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, che è così modificato:

a) al comma 1 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro venti giorni”;

b) al comma 2 le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “settantacinque giorni”;

c) al comma 3 sono soppresse le parole “inoltrandola alla commissione edilizia comunale per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi quarantacinque giorni.”;

d) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 5 le parole “entro centoventi giorni” sono sostituite dalle parole “entro settantacinque giorni”.

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 31.05.1994

Provvedimenti per la prevenzione dell' abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.

(G.U.R.S. N. 28 del 8 giugno 1994)

(Omissis)

ARTICOLO 2 - Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie

(modificato da art. 19 L.R. 5/2011)

1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica
di immobili entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta dell' interessato.
2. L' ufficio comunale competente, all' atto della presentazione della domanda
di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando
all' interessato il nome del responsabile del procedimento.
Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall' ufficio nei
successivi trenta giorni. In questo caso il termine di settantacinque giorni
di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.
3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula
una proposta motivata di provvedimento .
4. Il sindaco (NDR: Oggi in luogo del Sindaco deve intendersi il dirigente preposto)
adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni.
5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro
settantacinque giorni
dal ricevimento dell' istanza, attestato con le modalità
di cui al comma 2, non venga comunicato all' interessato il provvedimento
motivato di diniego.
6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità
di cui al comma 5 puòiniziare i lavori dandone comunicazione al
sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati
in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e
salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.
7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell' inizio dei lavori il
progettista deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la
conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l
'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa
vigente.
8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente
completare l' esame delle domande di concessione edilizia entro trenta
giorni dalla comunicazione dell' inizio dei lavori. Qualora venga accertata
la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco
provvede all' annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi
del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali
responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti
abbiano concorso a determinare l' applicazione delle richiamate disposizioni.
9. Le autorizzazioni, pareri o nulla - osta relativi alle opere oggetto della
concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti,
ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 2 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
I termini decorrono indipendentemente l' uno dall' altro, nonchè dai termini per
il rilascio della concessione edilizia.
10. E' abrogato l' articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71

ARTICOLO 3- Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità

1. I certificati di abitabilità , agibilità e conformità si intendono rilasciati ove,
entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente
diversa comunicazione.
2. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata
a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al
contenuto della concessione, alle norme igienico - sanitarie e ad ogni altra
norma di legge o di regolamento, connessa all' oggetto della richiesta.
3. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal
responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento
dell' istanza.
In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di
integrazione della documentazione.
4. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1,
gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare
l' esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta.
5. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il
rilascio dei certificati, il sindaco provvede all'annullamento o
revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e
compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità
penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano
concorso a determinare l' applicazione della richiamata
disposizione.
La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per
gli atti di loro competenza.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente
agli immobili con destinazione residenziale.

(Omissis)

ARTICOLO 8- Rilascio del certificato di abitabilità per i volumi tecnici

1. Per gli edifici di civile abitazione realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge può essere rilasciato certificato di abitabilità per
i volumi tecnici ricadenti entro il perimetro della stessa abitazione anche
in deroga ai requisiti fissati dalle norme regolamentari, ad eccezione di
quelle in materia igienico - sanitaria, purchè nei limiti della cubatura
esistente e con utilizzazione a servizio esclusivo delle abitazioni
a cui afferiscono.

(Omissis)

ARTICOLO 16

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 maggio 1994.