Scienze forensi
Le scienze forensi applicano metodi scientifici sistematici alle indagini giudiziarie al fine di identificare, quantificare e interpretare elementi probatori, supportando l’attività accertativa in materia di reati e, più in generale, l’attività professionale nelle controversie civili e penali.
Nel processo penale l’apporto del sapere tecnico si realizza attraverso diverse figure e strumenti procedurali quali la perizia disciplinata dagli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale (c.p.p.); la consulenza tecnica svolta a favore del pubblico ministero (CTU/CT) e della difesa (consulente tecnico di parte, CTP); le investigazioni difensive regolate dalla legge n. 397/2000; la comparizione in dibattimento di periti, consulenti tecnici o testimoni qualificati, secondo le specifiche regole probatorie applicabili di volta in volta.
Le investigazioni difensive previste dagli articoli 327 bis e seguenti del c.p.p. attribuiscono al difensore la possibilità di compiere attività di ricerca della prova, anche avvalendosi di investigatori privati autorizzati e di consulenti tecnici. Tali attività comprendono, tra l’altro:
- l’assunzione di informazioni rilevanti prevista dall’art. 391 bis c.p.p.
- i colloqui con soggetti tutelati da segreto professionale ai sensi dell’art. 391 ter c.p.p.
- gli accessi, i sopralluoghi e i rilievi disciplinati dall’art. 391 sexies c.p.p.
- l’esecuzione di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dalla difesa, nel rispetto delle norme specifiche che regolano tali accertamenti.
Per gli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero si applica l’art. 360 c.p.p.; quando sia necessario assicurare il contraddittorio anticipato, la difesa può richiedere l’instaurazione dell’incidente probatorio ai sensi degli articoli 392 e seguenti del c.p.p.
Il consulente tecnico di parte (CTP) può partecipare ai colloqui e ai sopralluoghi e assistere alle attività peritali in posizione prevalentemente passiva: può formulare quesiti integrativi e osservazioni ma non è autorizzato a compiere atti autonomi e invasivi rispetto alle attività tecniche svolte dalle parti o dall’autorità giudiziaria. Inoltre, l’accesso del CTP al fascicolo processuale è disciplinato nei limiti previsti dall’art. 104 c.p.p., con le relative restrizioni procedurali.
Quanto alle indagini preventive, l’art. 391 nonies c.p.p. stabilisce che esse possano essere eseguite dal difensore munito di un mandato scritto con sottoscrizione autenticata. Tale mandato deve essere depositato nel fascicolo del difensore ai sensi dell’art. 391 septies c.p.p.. Le risultanze delle indagini difensive possono, in conformità all’art. 391 decies c.p.p., essere utilizzate anche ai fini della contestazione, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa processuale.
La riservatezza del Consulente Tecnico di Parte (CTP) è tutelata da diverse disposizioni normative. In primo luogo, l’art. 103 c.p.p. garantisce l’inviolabilità delle comunicazioni con il difensore e, per analogia e nell’ambito dei rapporti tecnici difensivi, la protezione delle comunicazioni tra CTP e assistito; i relativi documenti possono essere sottoposti a sequestro solo nei limiti e con le garanzie previste dall’art. 380 c.p.p. Inoltre, l’art. 379 bis c.p.p. sanziona la rivelazione di notizie segrete d’ufficio o di servizio, rilevando profili di responsabilità penale per chi divulghi informazioni acquisite nel corso delle indagini o del procedimento. Infine, sul piano della protezione dei dati personali, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) impone i principi dell’accuratezza, minimizzazione e protezione dei dati sensibili (comprese le informazioni genetiche), nonché l’adozione di misure tecniche e organizzative quali la pseudonimizzazione; resta altresì dovuta l’informativa agli interessati, salvo le limitazioni previste dalla normativa processuale.
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