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Le lottizzazioni

Lottizzazione urbanistica
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In urbanistica e in diritto la lottizzazione è la frammentazione di un terreno che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro.

In pratica, da un terreno di sufficiente superficie , si ricavano parti minori, dette "lotti", che diverranno unità distinte, sotto il profilo sia giuridico (per quanto attiene alla proprietà ) che amministrativo (richiedendo tipicamente l'operazione di frazionamento catastale ).

La lottizzazione è stata in passato strumento di speculazioni immobiliari, e per questo è regolamentata da apposita normativa. Si può effettuare esclusivamente secondo le procedure previste ed in osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici , in difetto si ha lottizzazione abusiva , sanzionata ad esempio per effetto della legge n.47 del 1985 (legge sul condono edilizio ) . La contravvenzione di lottizzazione abusiva, punisce questa pratica, che è in genere finalizzata alla realizzazione di fabbricati in elusione di norme e vincoli che potrebbero limitarne i volumi, è per questo contrastata dall' ordinamento , per il quale ha natura di reato permanente e progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni [1]

Per la corretta esecuzione della lottizzazione, si richiede la presentazione di un apposito piano di lottizzazione , che una volta approvato diviene esso stesso strumento urbanistico.

Note
  • ^ In questo senso le seguenti pronunce: Cass. Sez. III, ord. n. 292 del 5.3.1998, Cusimano, rv. 210281; Cass. Sez. III, sent. n. 1966 del 211.1.2002, Venuti, rv. 220853; v. anche Sez.Un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliani.
  • Voci correlate Piano di lottizzazione
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    Il Piano di lottizzazione , in Italia , è uno strumento urbanistico che si realizza per urbanizzare nuove aree e completare l' edificazione nelle zone di espansione ; è approvato dal consiglio comunale , ove conforme alle prescrizioni normative, su richiesta della parte interessata, proprietaria o superficiaria dell'area da lottizzare.

    Il piano di lottizzazione, come primo requisito, deve inserirsi nelle previsioni dello strumento urbanistico generale ( piano regolatore ) e, per effetto di recenti modificazioni, del piano strutturale e del regolamento urbanistico vigenti, in conformità a quanto stabilito con la legge n. 47 del 1985 (legge sul cosiddetto " condono edilizio ").

    Per la sua attuazione deve stipularsi una convenzione in cui i lottizzandi si impegnano a cedere gratuitamente le aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed a corrispondere gli oneri per la realizzazione delle stesse.

    Normative

    Dal punto di vista normativo, il piano di lottizzazione è equivalente al piano particolareggiato : viene compilato su mappa catastale (in genere scala 1:500) quindi è formato dagli stessi elaborati:

    Iter di approvazione

    L' iter di approvazione di un piano di lottizzazione prevede la deliberazione della giunta comunale , l’esame della commissione consiliare competente, cui segue la prima approvazione (detta "adozione") in consiglio comunale . Dopo l’approvazione del consiglio comunale il piano di lottizzazione viene esitato all’ albo pretorio per 45 giorni, durante i quali si accolgono le osservazioni dei cittadini e degli enti interessati.

    Il piano di lottizzazione viene inviato anche agli organi di pianificazione superiori: Regione e Provincia esprimono il loro parere secondo le leggi regionali in materia (eventualmente anche della Sovrintendenza ai Beni Culturali se il piano di lottizzazione interessa edifici o aree vincolate). La giunta lo approva con nuova delibera, accogliendo le eventuali osservazioni di Regione e Provincia , e lo presenta di nuovo in Consiglio Comunale (con un nuovo passaggio in commissione).

    Una volta approvato definitivamente viene stipulata la convenzione per le opere di urbanizzazione e il piano di lottizzazione diventa esecutivo.

    Voci correlate