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D.lgs 311/2006

legge 311 rendimento energetico nell'edilizia

Decreto legislativo 29 Dicembre 2006, n. 311

“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell’edilizia”

Ambiti di Intervento

Approvato il 29 Dicembre 2006 il Dlgs n. 311 è entrato in vigore l’ 01/02/2007.

.

Sono soggetti alla nuova normativa:

Tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie utile superiore a 50 m 2

Ristrutturazioni integrali con Sup 1000 m 2 e per ampliamenti di volume 20%

Ristrutturazioni totali o parziali che vadano ad interessare l’involucro della

costruzione

Sono esclusi dall’applicazione:

Edifici Storici

Edifici non residenziali riscaldati solo da processi al loro interno

Fabbricati con superficie utile di 50 m 2

Certificazione

Documento attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici

dell’edificio.

Con la nuova normativa la certificazione energetica diventa fondamentale poiché:

Ha validità 10 anni

Deve essere ri-emessa dopo i 10 anni previsti

Deve essere ri-emessa dopo ogni intervento di ristrutturazione

Inoltre la certificazione energetica è richiesta in caso di compravendita, quindi è parte integrante del contratto di vendita

. Perciò la stabilità termica della struttura assume un’importanza sempre più rilevante

in quanto garantisce un considerevole risparmio energetico .

Ultimi Aggiornamenti e Prossimi Passi

- I° Luglio2007: tutti gli edifici avranno l’obbligo di produrre certificazione energetica.

(Qualora vengano immessi nel mercato immobiliare)

- Tra il 2007 e il 2009 attraverso successivi step la certificazione energetica diventa

obbligatoria per la vendita di edifici e singoli appartamenti

- Dal I° Luglio 2007 le agevolazioni fiscali per ristrutturazione solo se si presenta

certificazione energetica

DiaSen – Qualità ed innovazione nell’edilizia

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Agevolazioni Fiscali – Finanziaria 2007

Edifici Esistenti

Riduzione imposta: 55% delle spese documentate effettuate entro il 31-12-2007

solo se:

- riduzione del 20% del FEP previsto per legge (n. 192)

- installazione di pannelli solari per acqua calda

- sostituzione caldaie con tecnologia a condensazione

- interventi isolanti su edificio o parti di esso, di strutture opache o finestrate

Edifici Nuovi di volume maggiore a 10.000 m3

Contributo finanziario del 55% degli extracosti compresa progettazione

solo se:

- riduzione FEP 50% rispetto alla tabella della 192 per riscaldamento

- riduzione FEP 50% per condizionamento e illuminazione

Finanziaria 2008

Detrazione fiscale sull’Irpef del 55 % (ripartita in 10 anni) delle spese sostenute

entro il 31/12/2010 se si raggiungono i parametri di trasmittanza del 2010

Finanziaria 2009

Rimane la riduzione d’imposta fino al 55% per un max di 100.000 euro in 10 anni

ma vengono introdotti dei tetti massimi:

82, 7 milioni di euro per l'anno 2009

185, 9 milioni di euro per l'anno 2010

314, 8 milioni di euro per l'anno 2011

Chi non riesce ad accedere al 55% potrà accedere agli sgravi fiscali del 36% delle

spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro per ciascun immobile da

ripartire in 10 rate annuali di pari importo

Sanzioni

Ogni singolo comune può definire autonomamente le modalità di controllo relative al

rispetto dei parametri previsti dalla normativa, ad ogni modo:

i controlli possono verificarsi entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal

committente

i controlli possono essere richiesti, a proprie spese, dal committente,

l’acquirente o dal conduttore dell’immobile.

Nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto dei parametri di legge si

incorrerebbe alle seguenti sanzioni :

Conclusioni

Con il Dlgs n. 311 entrato in vigore l’ 01/02/2007 , i livelli di isolamento termico degli

edifici aumenteranno e l’edilizia nazionale dovrà adeguarsi agli standards europei.

La legge obbliga a rispettare 4 punti principali:

• isolamento termico, secondo dei parametri stabiliti in specifiche tabelle;

• correzione del ponte termico;

• verifica termoigrometrica ( verifica di Glaser );

• sfasamento, cioè l’attitudine di una parete a proteggere dal caldo. La legge prevede una specifica CERTIFICAZIONE ENERGETICA dell’edificio. Tale

documento assume particolare importanza in quanto è richiesta in caso di

compravendita o locazione.

I controlli possono essere effettuati entro i 5 anni dalla chiusura dei lavori. La

certificazione vale per 10 anni, al termine dei quali va riemessa e riaggiornata. La

stabilità termica della struttura assume una particolare importanza.

Esistono delle sanzioni sia amministrative che penali a carico del progettista, della

direzione lavori e del costruttore in caso di omissione, falsa asseverazione, etc.

Il soggetto più colpito è il progettista o la direzione lavori.

Sistemi costruttivi che prevedono l’isolamento termico all’esterno ( sistemi a cappotto )

sembrano rispettare meglio i 4 punti del Decreto. In particolare i prodotti che

presentano delle elevate caratteristiche termiche, una buona traspirabilità, una alta

densità specifica e degli inerti termici stabili nel tempo.