Sei in: Glossario

Counselor



Il Counselor viene definito come un professionista in grado di aiutare un interlocutore in problematiche personali e private. In base al bagaglio di abilità possedute, le competenze proprie dell’attività di counselling possono essere presenti nell’attività di diverse figure professionali, quali psicologi, medici, assistenti e operatori sociali, educatori professionali.

La British Association for Counselling and Psychotherapy dà la seguente definizione: “ il counselor può aiutare il cliente ad esaminare dettagliatamente le situazioni o i comportamenti che si sono rivelati problematici e trovare un punto piccolo ma cruciale da cui sia possibile originare qualche cambiamento. Qualunque approccio usi il counselor […] lo scopo fondamentale è l’autonomia del cliente: che possa fare le sue scelte, prendere le sue decisioni e porle in essere”.

Attualmente il counseling in Italia non è una professione regolamentata: lo Stato non indica cioè i requisiti minimi necessari per esercitarla. Non esiste alcuna normativa di riferimento, nessun percorso formativo obbligatorio, né tanto meno l’obbligo per il professionista di iscrizione ad un albo professionale. In tale quadro normativo “chiunque può definirsi counselor o asserire di esercitare il counseling”

Per il suo specifico settore di intervento il counselor non va confuso con altre figure professionali, quali lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psichiatra, lo psicanalista. Infatti l’attività di counseling non prevede l’utilizzo di tecniche e metodologie di intervento proprie di queste figure professionali come la somministrazione o prescrizione di farmaci, l’utilizzo di test psicodiagnostici e quelle attività che nel dettaglio sono proprie della figura dello psicologo o del medico.

I counselors sono spesso convinti di essere abilitati ad esercitare una qualche attività di consulenza di tipo psicologico : sempre più spesso queste figure sono presenti in ambito scolastico e aziendale, in concorrenza con gli psicologi, i quali posseggono invece la regolare abilitazione dello Stato, conseguita dopo un lungo, oneroso ed impegnativo percorso formativo.

Nella storica sentenza 10289/2011 del Tribunale di Milano (8 agosto 2011) viene chiarito una volta per tutte che l’insegnamento dell’uso degli strumenti di conoscenza e di intervento in campo psicologico a persone estranee alla professione, equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione. Non solo tale prassi non è corretta ma crea i presupposti per la sussistenza di un reato!

Il pensiero è libero ma non l’esercizio di una professione, riservata dall’art. 33 della Costituzione a chi è abilitato.