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Novità per la tutela dele eccellenze made in italy: a presto il varo del marchio collettivo "italian quality"

Novità per la tutela delle eccellenze made in Italy: a presto il varo del marchio collettivo “Italian Quality”

Avv. Maurizia Venezia*

Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è intrapreso l’iter normativo per istituire un marchio di qualità “ Italian Quality” . Queste le caratteristiche della nuova privativa industriale: la titolarità sarà della Repubblica Italiana e sarà adottato rigorosamente per le eccellenze italiane.

Tale caratteristica sarà riconosciuta ai prodotti che presentino tutti i seguenti requisiti: a) realizzazione del prodotto da parte di professionisti, artigiani ed imprese iscritti alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio italiano; b) presenza della marcatura d’origine “Made in Italy” in ottemperanza al Regolamento Doganale UE n. 952/2013; c) aver subito nel territorio italiano almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima lavorazione ai sensi dell’art. 60 Regolamento Doganale UE n. 952/2013; d) rientrare nei cc.dd. “disciplinari di settore” che verranno predisposti in concerto con le principali associazioni di categoria e contempleranno le modalità d’uso del marchio e i successivi controlli, da effettuarsi ad opera di una società di certificazione.

L’uso del marchio verrà concesso a società semplici e di capitali, reti di impresa, organizzazioni di produttori, consorzi e società consortili, che vi faranno richiesta sulla base di un autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà adempiere anche alle formalità di registrazione del marchio in sede nazionale, comunitaria e internazionale. E’ in discussione anche la previsione di uno specifico sistema di etichettatura, nonché campagne annuali di promozione sul mercato domestico e sui principali mercati internazionali. In caso di violazioni nell’utilizzo del marchio , il Ministero dello Sviluppo Economico avrà il potere di revocare l’autorizzazione all’uso, eventuali ulteriori richieste di autorizzazione non potranno essere ripresentate prima che siano trascorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

Ci si attendono polemiche e discussioni infuocate, sia in Parlamento, che in sede comunitaria, stante la delicatezza del tema e le “suscettibilità” già riscontrate nel passato in materia di “Made in “ e “Made in Italy” e a tal proposito è già stata predisposta la consultazione in via preventiva del mondo dell’impresa dove, allo stato, si sono registrate reazioni di consenso, ma anche di forte cautela. All’uopo si è già chiarito che il marchio in discussione sarebbe ulteriore e non sostitutivo rispetto alla tutela concessa dalla normativa sulla marchiatura che indica l’origine del prodotto e che rimarrebbe quella oggi in vigore, venendo quindi a stabilirsi una netta distinzione tra marchio in senso proprio e marcatura d’origine.

*DViure Studio Legale – Ufficio Business Europa e GEIE Eurolawyers – info@dviure.com