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Agcom , legge sul diritto di recesso e come avvalersene

L’operatore mi ha addebitato dei costi per il recesso, sono dovuti?

Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la stessa legge prevede che, in caso di recesso anticipato, possa essere richiesto all’utente il pagamento di somme che siano giustificate da costi che l’operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L’operatore deve quindi motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato.
In base all’interpretazione della legge, seguita dall’Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l’operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza.
Ad oggi non esiste un elenco dei costi giustificati per il recesso, quindi, nel caso non ritenga congrua e motivata la somma richiesta dal proprio operatore, l’utente può presentare un reclamo scritto al gestore chiedendo di giustificare dettagliatamente gli importi addebitati.
Qualora il reclamo non vada a buon fine (per esempio perché l’operatore non risponde o, pur rispondendo, non fornisce una convincente giustificazione degli addebiti), l’utente per tutelare i suoi interessi può instaurare un contenzioso con l’operatore e/o può segnalare la vicenda all’Autorità con il modello D per l’avvio di un eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore.



Come devo comportarmi se voglio recedere da un contratto con un operatore di comunicazioni elettroniche?

Nel settore delle comunicazioni elettroniche, gli utenti possono liberamente recedere dai contratti in anticipo rispetto alla naturale scadenza degli stessi, dandone comunicazione all’operatore secondo le modalità indicate nel contratto e nella Carta dei servizi.

E’ bene ricordare che:


  • l’invio al gestore di una raccomandata a/r assicura la massima efficacia alla richiesta di recesso
  • il preavviso richiesto dall’operatore non può, per legge, essere superiore ai 30 giorni
  • la propria volontà di recedere va formulata in maniera molto chiara, specificando sempre se si tratta di un recesso per attivazione di servizio con un altro operatore, o di una cessazione del servizio
  • una copia della comunicazione inviata va conservata perché potrebbe essere utile in caso di contestazione


Le penali per recesso anticipato sono state abolite dalla Legge 40/2007. Tuttavia, la legge stessa prevede che, in caso di recesso anticipato, l’operatore possa richiedere all’utente il pagamento di somme che risultino giustificate da costi che l’operatore sopporta per le attività pertinenti al recesso. L’operatore deve quindi motivare e giustificare i costi addebitati per il recesso anticipato.

Ad oggi non esiste un elenco dei costi giustificati per il recesso, quindi, nel caso non ritenga congrua e motivata la somma richiesta dal proprio operatore, l’utente può presentare un reclamo scritto al gestore chiedendo di giustificare dettagliatamente gli importi addebitati.
Qualora il reclamo non vada a buon fine (per esempio perché l’operatore non risponde o, pur rispondendo, non fornisce una convincente giustificazione degli addebiti), l’utente per tutelare i suoi interessi può instaurare un contenzioso con l’operatore e/o può segnalare la vicenda all’Autorità con il modello D per l’avvio di un eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti dell’operatore.



Quanto tempo ci vuole per cambiare operatore?

La Legge n. 40/2007 fissa un preavviso massimo di 30 giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il che si traduce in un obbligo per gli operatori di effettuare il passaggio dei clienti al massimo in 30 giorni.

Tutte le procedure di trasferimento dell’utenza fissa sono state, quindi, definite in ottemperanza a tale prescrizione, prevedendo tempistiche specifiche per l’interazione tra gli operatori ed il passaggio del cliente.
In particolare, le procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero pura sono state definite per consentire, salvo l’insorgere di problematiche di natura tecnica, il passaggio del cliente entro 10 giorni lavorativi.
In ogni caso, la data di passaggio viene concordata tra cliente ed operatore ricevente. Inoltre, nel corso della procedura, gli operatori coinvolti sono tenuti a sincronizzare le rispettive attività per consentire che il passaggio avvenga con il minimo disservizio per il cliente finale.