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Al mare con lo scontrino....in tasca

Stabilimenti balneari: obbligo di certificazione fiscale anche per i servizi da spiaggia (art. 2, c. 36 vicies del DL 13.8.11, n. 138, conv. in L. 14.9.11, n. 148)

La Legge n. 148/2011 è intervenuta sulle “ prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimentiamministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimentie bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata “, revocando per esse l’esonero dall’obbligo di certificare il corrispettivo che era stato stabilitomolti anni fa dall’art, 2, c. 1, lett. rr) del DPR 21.12.96 n. 696. (nostra nota informativan. 63/2011).

Ritorna quindi l’obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale (o la ricevuta fiscale) per i cosiddetti “servizi da spiaggia” (noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, pedalò, uso di strutture sportive, docce, bagni, ecc.). Nessuna novità, invece, per gli altri servizi eventualmente erogati dai gestori degli stabilimenti balneari (servizi di bar, ristorante, ecc.), per i quali è mantenuto l’obbligo già esistente di certificazione fiscale del

corrispettivo.

In funzione della tipologia di servizi prestati, possono quindi verificarsi due ipotesi:

1) Oltre ai servizi da spiaggia, il gestore eroga anche altri servizi per i quali emette lo

scontrino fiscale: in tal caso può utilizzare il medesimo apparecchio misuratore

fiscale per certificare anche i corrispettivi dei servizi da spiaggia, ovvero dedicare

ad essi un apparecchio specifico;

2) il gestore eroga esclusivamente i servizi da spiaggia: in tal caso deve provvedere alla certificazione dei relativi corrispettivi con scontrino (o ricevuta) fiscale. A tale scopo, date le condizioni operative all’aperto in cui si svolge l’attività, può essere valutato l’utilizzo di un apparecchio specifico per ambulanti, anche se l’erogazione dei predetti servizi non costituisce attività di commercio ambulante.

Si ricorda infine che l’obbligo di certificazione dovrà tenere conto anche delle particolari

modalità operative normalmente praticate in questo settore di attività quali, ad esempio:

1) gestione di abbonamenti settimanali, mensili, ecc: in tal caso ricordiamo che:

lo scontrino (o la ricevuta) deve essere emesso al momento della consegna o messa a disposizione del bene noleggiato e precisare la sua durata (orario, giornaliero, mensile, ecc.), specificando se il corrispettivo non è stato pagato in tutto o in parte. Al momento del pagamento occorre emettere un secondo scontrino (o ricevuta) che contenga il riferimento al documento emesso in precedenza.

Il primo scontrino concorre alla liquidazione dell’IVA del periodo esclusivamente per la parte di corrispettivo che eventualmente a tale data sia stata pagata; il secondo scontrino concorre alla liquidazione del periodo per l’intero corrispettivo o, qualora sia stato versato un acconto ( o più acconti), limitatamente all’eventuale saldo;

2) noleggio di beni in regime di convenzione con fatturazione a terzi (es. albergo convenzionato).