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Conservazione scritture contabili

Conservazione delle scritture contabili

Termini per i controlli. I termini per l’esercizio dell’attività impositiva da parte dell’Amministrazione Finanziaria sono stabiliti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, per le imposte dirette e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, per l’Iva.

Il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto negli articoli 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, due nuovi commi, in forza dei quali «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 » i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono raddoppiati «relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
In caso di violazioni con risvolti penali, i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono, quindi, raddoppiati.

Notifica dell’accertamento . In presenza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia, per uno dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, l’Amministrazione Finanziaria potrà, quindi, notificare l’accertamento entro il 31 dicembre:
• dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
• del decimo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.

Corte Costituzionale , sentenza n. 247 del 25.07.2011 . La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, ha ritenuto questo raddoppio dei termini pienamente legittimo perché, in sostanza, non si tratta di una “riapertura o proroga di termini scaduti”, ma di un termine nuovo e autonomo, applicabile tutte le volte in cui si sia in presenza di un reato tributario.
È indifferente, inoltre, che l’obbligo di denuncia non sia stato adempiuto entro il termine breve. Ciò che rileva è la sola sussistenza dell’obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall’origine, la fattispecie di illecito tributario a cui è connessa l’applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento
Impatto della manovra bis. Le innovazioni che stanno per essere introdotte dalla cosiddetta manovra di ferragosto avranno impatto anche da questo punto di vista.
Infatti, ampliando le fattispecie penalmente rilevanti verranno ampliate, di conseguenza, anche le ipotesi in cui è da ritenere possibile il raddoppio dei termini per l’accertamento.

Conservazione delle scritture contabili . In merito alla conservazione delle scritture contabili è stato, poi, sollevato che la denuncia penale, se proposta dopo il decorso dei termini “brevi” di decadenza, potrebbe intervenire quando il contribuente, ritenendo non più accertabile il rapporto tributario, non sia più in possesso delle scritture e dei documenti contabili.
In realtà il contribuente, per effetto dell’art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, è tenuto a conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.
Pertanto, se il termine previsto dalla legge, in presenza dell’obbligo di denuncia delle suddette violazioni tributarie penalmente rilevanti, è quello raddoppiato di cui alla normativa censurata, ne segue che il contribuente ha l’obbligo di conservare le scritture ed i documenti fino alla definizione degli accertamenti relativi e, quindi, non può ritenersi esonerato da tale obbligo fino alla scadenza del termine raddoppiato.