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Sicurezza nei cantieri

SICUREZZA: LAVORI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE E INFERIORI AI 100'000, 00 EURO Per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro è consentito nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori .
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la circolare 30 del 29/10/2009 in risposta a numerose richieste di chiarimenti relative all’applicazione dell’articolo 90, comma 11, del Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), come modificato dal Dlgs 106/2009

Il Dlgs correttivo infatti ha escluso l’obbligo , a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro. In tal caso - recita il Dlgs correttivo – le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Tale norma – spiega la circolare del Ministero – è volta a consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantieri non particolarmente complessi, nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.

Come espressamente previsto dalla norma - continua la circolare -, in tali casi il coordinatore per l’esecuzione svolge tutte le funzioni che l’articolo 91 del Testo Unico attribuisce al coordinatore per la progettazione, anche perché si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, quindi, l’articolo 90, comma 3, del Testo Unico prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

Analogamente, per i lavori non soggetti a permesso a costruire e inferiori a 100 mila euro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione per consentire la realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche quando tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.