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Comunicati Stampa

La comunicazione dei beni in godimento e dei finanziamento dei soci

A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e le società, devono comunicare le informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti all’impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. Le modalità e termini per l’adempimento, dapprima contenuti nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, sono state riviste, in un’ottica di semplificazione, con i provvedimenti del 2 agosto 2013 .

Soggetti obbligati alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per l'imprenditore individuale, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “ società semplici ”.

I termini

Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre prossimo . A regime, invece, il termine per l’invio del modello sarà il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

I dati da comunicare

La comunicazione dei dati deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora esista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui continui a essere utilizzato nell’anno di riferimento della comunicazione.

Sono esclusi dalla comunicazione :

· i beni concessi in godimento agli amministratori ;

· i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;

· i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

· i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

· gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

· i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

· i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

L’obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro”, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto .

I soggetti sopracitati comunicano all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo , per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro . L’obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall’anno 2012 .

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria .

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