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Il modello 730 anche per chi è privo di sostituto

Il Decreto del Fare ( D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto, stabilisce che, a decorrere dal 2014, potranno presentare il Modello 730 anche quei contribuenti, titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, privi di sostituto d'imposta. Sono esclusi da tale possibilità coloro che percepiscono indennità come membri del Parlamento europeo.

La stessa disposizione prevede inoltre che, se per l'anno d'imposta 2012 il contribuente risulta a credito, possa ottenerne il rimborso presentando, dal 2 al 30 settembre 2013, il Modello 730/2013 (attenzione, in questo caso il modello 730/2013 non può essere presentato per integrare una dichiarazizone già validamente presentata).

In questo caso, occorre prestare attenzione al frontespizio della dichiarazione. Infatti, nella casella " situazioni particolari ", andrà indicato il codice 1 . Andrà inoltre indicato, nel campo codice fiscale del sostituto d'imposta, il numero 20137302013 (in luogo del, mancante, codice fiscale del sostituto d'imposta).

Sarà possibile, per i coniugi, presentare il Modello 730 (ridenominato "situazioni particolari"), anche in forma congiunta .

LA TEMPISTICA


Le date da tenere a mente per l'adempimento in commento sono le seguenti:

1. dal 2 al 30 settembre il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi al soggetto che presta assistenza fiscale;

2. entro l' 11 ottobre il soggetto che presta assistenza fiscale consegna la dichiarazione fiscale, già compilata, al contribuente;

3. entro il 25 ottobre , chi presta assistenza fiscale trasmette la dichiarazione compilata, per via telematica, all'Agenzia delle entrate.

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