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Comunicati Stampa

Modello 770

Entro 31 Luglio 2013 i sostituti d’imposta , che nel 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, devono presentare la dichiarazione modello 770/2013 Semplificato o Ordinario , esclusivamente in via telematica. La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770 Semplificato e il Mod. 770 Ordinario .


• Il Mod. 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2012 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2012 per il periodo d’imposta precedente. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2013, presentando il Mod. 770/2013 Semplificato .


• Il Mod. 770 Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2012 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2013, presentando il Mod. 770/2013 Ordinario.


Mod. 770 Semplificato



Il Mod. 770 Semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ordinario.



I sostituti d’imposta, se non tenuti a presentare anche il Mod. 770 Ordinario, devono concludere il loro adempimento dichiarativo entro il 31 luglio 2013 , presentando solo il Mod. 770 Semplificato, comprensivo dei prospetti ST, SV e SX relativi ai dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate .


Nel caso in cui, invece, il sostituto d’imposta, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell’anno 2012, sia tenuto a presentare anche il Mod. 770 ordinario, deve produrre il Mod. 770 semplificato senza i prospetti ST, SV e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nei quadri ST, SV e SX del Mod. 770 ordinario .


In tale ipotesi il ravvedimento per omesso versamento di ritenute di lavoro dipendente e/o autonomo afferente al periodo d’imposta 2012, dovrà comunque essere perfezionato entro il termine di presentazione del Mod. 770/2013 Semplificato (31 luglio 2013).


Il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il Mod. 770 Ordinario, può, peraltro, produrre il modello 770 semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV e SX qualora non abbia operato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al Mod. 770 semplificato e quelli relativi al Mod. 770 Ordinario .


È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 Semplificato inviando, oltre al frontespizio, le Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST, SX, ed SY sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:


• che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;


• che non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.


Compensi erogati a coloro che applicano il regime dei “ nuovi minimi ” o il regime delle nuove iniziative produttive: attenzione al punto 21


Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al punto 21 va indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 24.


Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 nel punto 21 va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 24.


Le sanzioni tributarie per l’omessa presentazione della dichiarazione


Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.


Si applica una sanzione da euro 258,00, a euro 2.065,00, nei seguenti casi:


· presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) con ritardo non superiore a novanta giorni (in tale ipotesi la dichiarazione è valida);


· ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate ( anche in caso di dichiarazione omessa ), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione ;


La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata .