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Comunicati Stampa

Reti di imprese e agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle entrate, con circolare 20 del 18 giugno ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alla disciplina delle reti di impresa, introdotta dall'articolo 4 ter del D.L. n.5 10 febbraio 2009.

Uno degli aspetti affrontati dalla circolare riguarda l'agevolazione fiscale, disciplinata dall'articolo 42 commi 2 quater - 2 septies del D.L. 78/2010. In particolare, l'agevolazione consiste nella sospensione sospensione da imposizione per gli utili che le impese partecipanti al contratto di rete destinano agli investimenti previsti nel contratto di rete stesso. La sospensione è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:

* gli utili devono essere accantonati in una apposita riserva;

* il programma di rete deve essere asseverato per certificarne la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e i requisiti di partecipazione alle imprese che ne fanno parte;

* gli investimenti devono essere relizzati entro l'esercizio successivo a quello nel quale gli utili sono stati accantonati.

La sospensione viene meno qualora gli utili vengano utilizzati per scopi diversi da quello della copertura della perdita di esercizio o quando venga meno l'adesione, da parte dellasingola impresa, al contratto di rete. Oppure in caso di mancata effettuazione, entro il termine previsto dalla norma, degli investimenti da contratto (con le specificazioni che saranno illustrate).

A tale riguardo, l'Agenzia nella circolare in commento specifica che, ai fini della fruizione dell'agevolazione, non è necessario che tutti gli investimenti previsti nel programma di rete vengano realizzati entro il termine sopra indicato, essendo invece sufficiente che tutti gli utili accantonati allo scopo, siano stati effettivamente impiegati per la realizzazione dell'investimento (entro il termine più volte citato, entro cioè il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale gli utili sono stati accantonati).

Inoltre, altro aspetto messo in risalto dall'Agenzia riguarda il mancato impiego degli utili accantonati entro il termine più volte indicato per la realizzazione degli investimenti da programma. Tale eventualità fa venir meno, infatti, l'agevolazione tout court e dunque implica che, sugli utili sospesi, vengano calcolate le imposte nell'esercizio stesso nel quale il requisito viene meno. Anzi, l'Agenzia rincara la dose precisando che, qualora una parte sola degli utili sia stata spesa per gli investimenti, e tale situazionesia da imputare a volontà o comunque al comportamento del contrubuente, il venir meno dell'agevolazione riguarderà l'intero amontare degli utili accantonati.

Fa eccezione il solo caso nel quale la minore spesa sia dovuta a situazioni sopravvenute e comunque non imputabili a volontà del contribuente oppure quando la minore spesa sia dovuta ad una diminuzione del valore del progetto di investimento grazie al conseguimento di economie di scala o di costo. In questo caso il venir meno della sospensione da imposizione riguarderà solo quella parte degli utili non utilizzata e non l'intero ammontare accantonato degli stessi.

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