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Comunicati Stampa

La deduzione dei canoni di leasing

Con la circolare n. 17 del 29 maggio 2013 , l’Agenzia delle Entrate ha esposto le istruzioni sulle nuove modalità di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette. La circolare, in buona sostanza, chiarisce gli effetti della eliminazione della condizione della durata minima contrattuale, prima richiesta per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. Il documento di prassi fornisce, inoltre, chiarimenti e esemplificazioni numeriche sul trattamento fiscale della quota capitale e degli interessi passivi impliciti dei canoni di leasing non ancora dedotti alla scadenza del contratto.

La novità

L’articolo 4- bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha eliminato la condizione della durata minima contrattuale che, con le vecchie regole doveva essere rispettata per poter dedurre i canoni di locazione finanziaria, rendendo così la deduzione autonoma rispetto alla durata del contratto . Queste novità interessano solo gli operatori economici che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali . Il nuovo sistema di deducibilità si applica anche ai contratti stipulati dagli esercenti arti e professioni .

La gestione dei canoni di leasing non ancora dedotti alla scadenza del contratto

I canoni non dedotti devono trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

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