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Comunicati Stampa

Detrazione per spese di riqualificazione energetica

Proseguiamo il commento del contenuto della Circolare dell'Agenzia delle entrate n° 13 relativamente a detrazioni e deduzioni fiscali da considerare enlal dichiarazione dei redditi 2013 (redditi 2012).

Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all’ ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di fine lavori e questa non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013.

Per i lavori conclusi nel 2012, invece, con spese sostenute anche nel 2013, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni dalla chiusura dei lavori , comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio.

Nel caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all’ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Il mancato rispetto del termine dei 90 giorni non preclude l’accesso al beneficio del 55 per cento, se il contribuente si avvale della remissione in bonis , provvedendo dunque alla trasmissione della scheda all'ENEA " entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile" , ossia la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. Ad esempio, se il termine per l’invio della scheda informativa all’ENEA scade il 30 giugno 2013, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012.

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