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Comunicati Stampa

Detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia

Con la circolare n° 13 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, fra le altre cose, anche relativamente alle spese per ristrutturazione edilizia sostenute dal contribuente.

Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può scegliere quali bonifici del 2012 portare in detrazione , escludendo quelli detraibili al 36 per cento, ed utilizzando quelli pagati dopo il 26 giugno 2012 che consentono di detrarre il 50 per cento. In tal modo potrà beneficiare per intero della detrazione più conveniente .

Non è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per coloro hanno sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio superiori a 51.645, 69 euro. La suddetta dichiarazione di esecuzione dei lavori non è quindi necessaria, anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.

La circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori. Più in particolare, specifica che la sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge costituisce titolo idoneo per fruire della detrazione dall’IRPEF per le spese documentate , sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Invece, nell'ipotesi di decesso del conduttore che ha eseguito lavori di ristrutturazione nell’immobile ricevuto in locazione, solo l’erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene può portare in detrazione le rate residue.

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