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Guida alla modifica della disciplina di imu e tares

Con la circolare n. 1 del 29 aprile 2013 , il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e di imposta municipale propria (IMU) a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 10 del D.L. 08/04/2013, n. 35 .

In particolare, il documento di prassi precisa che le disposizione del D.L. cd. “ sblocca debiti delle P.A. ”, oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni IMU, produce effetti anche le dichiarazioni per 2012, che potranno, essere presentate entro il 30 giugno 2013 . Peraltro, tale modifica normativa risolve i problemi sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento , di cui alla lett. b) , comma 1, dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero trovato soluzione. Nel dettaglio, rispetto alle violazioni concernenti l’anno di imposta 2012 i soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle seguenti opportunità:

- riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013;

- riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013 .

Per quanto concerne la Tares , il Ministero dell'Economia ricorda che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza, mentre l’ultima rata scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal comma 35 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011.

Altra, rilevante precisazione della circolare attiene le aree scoperte pertinenziali e accessorie, in merito alle quali, viene chiarito, che, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.

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