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L'imu nei chiarimenti dell'agenzia delle entrate

La Circolare n° 5 dell'11 marzo dell'Agenzia delle entrate (d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) fornisce chierimenti sull'applicazione dell'IMU, con particolare riguardo a quei redditi che non sono più assoggettati all'IRPEF in quanto diventano soggetti soltanto all'Imposta Municipale propria. Aspetto, questo, che incide anche sugli obblighi dichiarativi dei contribuenti.

il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero. Inoltre, viene precisato quale è il criterio da adottare in caso di beni locati per una sola parte del periodo d’imposta e quale trattamento si riserva all’abitazione principale.

L’IMU sostituisce sia l’imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati .

Fermo restando il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati , la circolare ricorda che le disposizioni che disciplinano l’IMU elencano espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi (art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011). Rientrano nell’elenco, in particolare:

- il reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR;

- i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;

- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR;

- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES.

Inoltre vi sono altre ipotesi in cui l’effetto di sostituzione non opera in quanto gli immobili non producono redditi fondiari.

Ad esempio, si applica l’IRPEF ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale (art. 27, comma 2, del TUIR), ma di redditi diversi (art. 69, comma 1, lett. e) del TUIR), e alle indennità di occupazione , considerate anch’esse redditi diversi (35, comma 6, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l‘IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d'imposta in cui l’immobile non è locato . Per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a IRPEF e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Il documento di prassi detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell’abitazione principale . In particolare, specifica che sono, dovute sia l’IMU che l’IRPEF o la cedolare secca nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

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