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Modelli 730-4 - approvato il modello di “comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 è stato approvato il modello con cui i sostituti d imposta, entro il prossimo 2 aprile (il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti.


È pertanto disponibile, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, il prospetto con cui i sostituti di imposta potranno indicare i loro dati e la sede telematica presso cui l’Agenzia provvederà a rendere disponibili i risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti da Caf e professionisti abilitati.


Il modello in discorso permette l’attuazione dell’articolo 16, comma 4- bis , del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, che prevede modalità telematiche di gestione dei flussi informativi tra Caf o professionisti e sostituti di imposta , attraverso i servizi dell’Agenzia delle entrate, nella considerazione che attualmente tutti i sostituti d’imposta utilizzano obbligatoriamente tali servizi, in maniera diretta o tramite intermediari. Inoltre nel provvedimento sono individuate le modalità di attuazione del flusso telematico che assicura la corretta e tempestiva comunicazione dei dati tra i soggetti interessati e permette il monitoraggio delle eventuali criticità emergenti, senza pregiudizio alle operazioni di conguaglio.


Sulla base delle predette disposizioni, i Caf e i professionisti abilitati comunicano in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) all’Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o ai loro incaricati. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 16, comma 4- bis , del citato decreto n. 164 del 1999, l’Agenzia delle entrate, nei casi di impossibilità a rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta.


I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a partire dall’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti, non devono inviare il modello di comunicazione .Inoltre, non sono tenuti alla presentazione del modello l’Inps e i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell Economia e delle Finanze, in quanto utilizzano per la ricezione dei modelli 730-4 propri canali telematici.


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