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Comunicati Stampa

Comunicazione per l'iva di gruppo

Scade lunedì 18 febbraio 2013 il termine per la presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediari abilitati del modello IVA 26 per comunicare l’intenzione di avvalersi, per l’anno 2013, del regime previsto per le società controllanti e controllate, cd. liquidazione Iva di gruppo .

La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell’apposito modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell’imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio che slitta 18 in quanto cade di sabato ) .

Il modello, inoltre, deve essere utilizzato per comunicare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale, le variazioni intervenute nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in sede di presentazione della dichiarazione di adesione.

La presente dichiarazione è vincolante per l’intero anno solare in cui è presentata per tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo qualora non intervengano variazioni che determinano il venir meno dei requisiti richiesti.

Con la risoluzione n. 69/E del 21 aprile 1997, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la tempestiva presentazione del modello IVA 26, entro il ricordato termine, costituisce una delle condizioni cui è subordinata la facoltà di avvalersi del sistema di liquidazione “ di gruppo ” dell’imposta, con possibilità di compensazione tra debiti e crediti. Con l’articolo 2, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso ( c.d. remissione in bonis ) volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Pertanto, al fine di evitare che, l’omessa o tardiva presentazione del modello stesso comporti, che le intervenute compensazioni tra le società del gruppo siano considerate illegittimamente eseguite, le società ritardatarie che non inviano l’apposita comunicazione entro il 18 febbraio 2013 possono avvalersi della sanatoria ex art. 2 D.L. 16/2012 e sanare il mancato invio del modello IVA 26 entro il 1° ottobre 2013 .