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Comunicati Stampa

Comunicazione per l'opzione irap

Entro venerdì 1° marzo 2013 le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono inviare, per via telematica, la comunicazione dell’opzione al fine di determinare il valore della produzione netta ai fini IRAP con le stesse modalità utilizzate dalle società di capitali .

La comunicazione va presentata, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione.

L’opzione per tale regime è irrevocabile per tre periodi d’imposta e al termine di questi si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo che il contribuente, nello stesso temine e mediante la presentazione del modello, eserciti la revoca della opzione precedentemente espressa.

In pratica, a seguito dell’opzione, le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate) e le persone fisiche esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria possono calcolare la base imponibile come differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultano dal conto economico dell’esercizio [lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c) e d) (svalutazioni dei beni immobili e dei crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti)].

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Il modello per la comunicazione dell’opzione va presentato, in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati), entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si esercita l’opzione o la revoca.

Per le nuove società di persone l’opzione può essere esercitata entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta. Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, la scelta va espressa entro 60 giorni da quella data. Se un soggetto Ires si trasforma in società di persone e vuole mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l’opzione entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione. Se non viene esercitata opzione, si intende automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti Irpef . Resta, comunque, ferma la possibilità di optare per l’applicazione del regime Irap nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.

DURATA DELL'OPZIONE

L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. Anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Per effetto del vincolo triennale dell’opzione, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo, il regime di contabilità ordinaria .

Remissione in bonis della facoltà di determinare la base imponibile IRAP, secondo le regole previste per le società di capitali (principio di derivazione dal bilancio)

Con l’articolo 2, comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso (c.d. remissione in bonis ) volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Pertanto, non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

- effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ;

- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.