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Dichiarazione imu - appuntamento al 4 febbraio

Scade il 4 febbraio 2013 , per i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili, il termine per la presentazione dichiarazione IMU. L’obbligo dichiarativo potrà essere assolto mediante consegna della dichiarazione, al Comune sul cui territorio insistono gli immobili oppure mediante raccomandata in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 2012”. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC). La spedizione può avvenire anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si ricorda che l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune . In pratica la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha chiesto l’ aggiornamento dei dati catastali. In particolare i soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello di dichiarazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi , purché non intervengano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Sanzioni per l’omessa o incompleta dichiarazione

L’art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 7 dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa:

  • dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione ;
  • dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele ;
  • da euro 51 a euro 258 se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell’imposta.

Il contribuente tenuto alla dichiarazione può rimediare all’errore commesso avvalendosi del ravvedimento operoso con applicazione, dunque, delle sanzioni ridotte , purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Le misure delle sanzioni (ridotte) in caso di ravvedimento sono le seguenti:

  • ad 1/8 del minimo , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore ;
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni .

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