Comunicati Stampa
La valutazione dei rischi per i datori che occupano fino a 10 lavoratori
Con la nota prot. 32/0002583 del 31 gennaio 2013 , il Ministero del Lavoro, nel rispondere alle numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l’ autocertificazione della valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) avvenuta con l’articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha precisato che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio entro il 31 maggio 2013 .
Al fine, di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella legge di stabilità 2013 .
L’ articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: « I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013 , gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). ». Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga « Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale », si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina i n data 31 maggio 2013 .