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L'addio alla carta carburante in corso d'anno

Come noto, il Decreto 70/2011 (Decreto sviluppo), ha dato, ai contribuenti titolari di partita Iva, la facoltà abbandonare l'adempimento della compilazione della carta carburante, al fine di poter dedurre il costo (e detrarre l'Iva) relativi all'acquisto di carburante per autotrazione, purchè gli acquisti (di carburante) avvenissero mediante strumenti di pagamento tracciati (Carta di credito, carta di debito o bancomat).

La norma tuttavia prescrive che l'utilizzo dei due sistemi di rilevazione del costo di acquisto (carta carburante o carte di credito) sia alternativo o, detto in altri termini che le modalità di rilevazione degli acquisti avvengano "esclusivamente" in un modo o nell'altro.

Con una recente circolare l' Agenzia delle entrate rafforzava il concetto indcato dalla norma, stabilendo che qualora il contribuente intenda rinunciare all'utilizzo della carta carburante deve, necessariamente dall'inizio del periodo d'imposta (dunque a partire dal 1° gennaio di ogni anno), adottare la modalità di pagamento degli acquisti di carburante mediante carta di credito (o viceversa), dando in tal modo, della norma stessa una intepretazione restrittiva.

Durante un quesito posto durante il convegno Telefisco di ieri, la stessa Agenzia delle entrate ha fatto una parziale marcia indietro sostenendo che la norma in realtà quando dice che il contribuente deve utilizzare "esclusivamente" uno dei due sistemi di rilevazione del costo di acquisto di carburante, intende dire che gli stessi non devono sovrapporsi .

La conseguenza è che, anche se il contribuente ha niziato a rilevare, dal 1° gennaio, gli acquisti di carburante con carta di credito e nel corso d'anno decide di adottare il sistema alternativo (quello delle carte di credito), può farlo. L'importante è che, da tale momento in poi utilizzi sempre il nuovo sistema. Dunque, con tale nuova impostazione, l'Agenzia delle entrate sposa la tesi, meno restrittiva per il contribuente, secondo la quale con "esclusivamente" la norma intende riferirsi al fatto che i due sistemi non debbano sovrapporsi.

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