Comunicati Stampa
Comunicazioni black list
Scade giovedì 31 gennaio 2013 il termine per la comunicazione mensile/trimestrale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “ black-list ”
I dati vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
1. trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
2. mensile dai soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste nel precedente n. 1.
Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri trasmette la comunicazione trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione di cui al n. 1.
Chi è tenuto alla presentazione trimestrale può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.
I contribuenti che presentano una comunicazione trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
I contribuenti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale devono far riferimento ai 4 trimestri che compongono l’anno solare.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Errori nella compilazione implicano sanzioni pesanti da euro 258 ad euro 2065, elevata al doppio (da e 516,00 a e 4.130,00 per ciascuna comunicazione omessa o trasmessa con dati inesatti o incompleti), neppure riducibili per effetto dell’applicazione del c.d. “ cumulo giuridico ”, di cui all’art. 12, D.Lgs. 472/1997, ma solo con eventuale ricorso all’istituto del ravvedimento operoso . Pertanto, l’operatore tenuto alla comunicazione può rimediare all’errore commesso avvalendosi del ravvedimento operoso secondo le regole generaliprevistedall’art. 13, D.Lgs. 472/1997.