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Comunicati Stampa

Revoca della richiesta di rimborso delle imposte derivanti dal modello unico e dal modello irap

Scade il 29 gennaio 2013 il termine per modificare la scelta di rimborso del credito d’imposta ed optare per la conversione del credito in compensazione .

Si ricorda che, l’articolo 7, comma 2, lettera i) , del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, ha aggiunto nell’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, il comma 8- ter , stabilendo che « Le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione . ».

Pertanto, il contribuente può cambiare la scelta effettuata con la dichiarazione originaria passando dalla richiesta di rimborso del credito alla richiesta per la compensazione del credito mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, (fissato, quest'anno, al 1°ottobre tenuto conto che il 30 settembre 2012 era una domenica), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e a condizione che il rimborso richiesto non sia stato ancora erogato .

La modifica della scelta, quindi, è ammessa per le imposte dirette e per l’ Irap ma non per l’Iva.

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