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Licenziamenti per giustificato motivo: i primi chiarimenti

L’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del Lavoro ), modificando l’art. 7 della L. n. 604/1966 e puntando ad una deflazione del contenzioso in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, affida alla commissione provinciale di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c. il compito di espletare un tentativo di conciliazione della controversia , secondo un iter che presenta alcune analogie con quello previsto, per le riduzioni collettive di personale, dagli artt. 4, 5, 16 e 24 della L. n. 223/1991.

A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013 , ha fornito i primi chiarimenti operativi circa la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

La circolare , oltre a sottolineare l’estrema importanza del compito affidalo dal Legislatore alle articolazioni periferiche della Amministrazione ed alle commissioni di conciliazione istituite presso le stesse, si propone di chiarire alcuni aspetti della nuova disposizione.

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