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Comunicati Stampa

Solidarietà passiva nel pagamento dell’iva anche nel settore degli pneumatici

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012, n. 282, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2012 , che estende al settore degli pneumatici la solidarietà nel pagamento dell’IVA , ai sensi dell’art. 60- bis , D.P.R. n. 633/1972. Il decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal 4 dicembre 2012 , giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pertanto, con l’aggiunta all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2005 di una nuova lettera, la d -bis), le cessioni di:

  • pneumatici nuovi di gomma;
  • pneumatici rigenerati o usati, di gomma;
  • gomme piene o semipiene, battistrada per pneumautici e protettori ("flaps"), di gomma.

In tali ultime ipotesi, il mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, (nell’importazione o acquisto dei pneumatici), al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 60- bis del D.P.R. 633/1972

renderà applicabile la responsabilità del cessionario "soggetto Iva", limitata alla sola imposta e non alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta.

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