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La notifica degli atti tributari in caso di assenza temporanea del destinatario

E' incostituzionale la norma (l'articolo 26, comma 4 del DPR 602/1973) che prevede che la notificazione della cartella di pagamento, in caso di temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto è affisso nell'albo del comune.

Questo è quanto prevede una sentenza della Corte costituzionale del 19 novembre scorso (la numero 258)

L'illeggittimità costituzionale parziale di tale norma riverbera effetti su tutte le notifiche di cartelle di pagamento relative ad entrate tributarie e non (ad es. entrate di diritto pubblico non tributarie) dello Stato e degli altri enti pubblici, comprese quelle per debiti previdenziali.