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Agevolazioni fiscali e regimi fiscali opzionali: mettersi in regola

Il recente DL 16/2012 sulle semplificazioni, all'articolo 2 consente, attraverso la remissione in bonis , a quanti, pur in possesso dei requisiti sostanziali, hanno perso la possibilità di accedere a benefici fiscali e regimi opzionali a causa dell'omissione dei necessari adempimenti formali.


Con la circolare 38/E e un successivo comunicato stampa l'Agenzia spiega la portata e le modalità operative per beneficiare di questa sanatoria.


In primi luogo è necessario che, ovviamente il contribuente possegga i necessari requisiti per poter accedere a tali benefici riconosciuti dalel norme fiscali. In secondo luogo, per poter beneficiare della remissione in bonis, occorre che non sano iniziati accessi e/o verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria ed è altresì necessario che il contribuente che intenda avvalersene, versi, contestualmente , la sanzione minima di 258 euro.



Come spiega la circolare, ribadito anche dal comunicato, possono ovviare all'omissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile - ossia la prima dichiarazione che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o l’adempimento - e pagando la sanzione di cui sopra. Inoltre, come si diceva più sopra è necessario che chi intende avvalersi di questa sanatoria era già in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme alla data di scadenza originaria dell’adempimento. Tale misura inoltre è volta a sanare quei comportamenti che non abbiano determinato danni per l’erario nemmeno in termini di pregiudizio per l’attività di accertamento.


L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la remissione in bonis si applica sia alle irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012 , non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, sia a quelle per le quali, alla stessa data, pur essendo tale termine già scaduto, si è ancora in tempo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso. Inoltre, per quest'ultimo tipo di omissioni che si intende sanare, l'Agenzia delle entrate concede un ulteriore periodo. Per esse infatti, il termine di regolarizzazione è stato eccezionalmente individuato nel 31 dicembre 2012 .


I particolari regimi fiscali cui con la sanatoria è possibile accedere sono quello della tassazione per trasparenza delel società di capitali, la tassazione di gruppo. Il contribuente con la remissioen in bonis può inoltre comunicare i dati fiscalmente rilevanti che riguardano gli enti associativi, il regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo e la determinazione dell'IRAP sulla base dei dati del bilancio civilistico (opzione data a coloro che invece non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo le norme civilistiche.