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Imprenditori individuali, soci di società di persone e di società trasparenti: attenuato l'impatto della nuova norma sui beni d'impresa

Prima il rinvio al mese di aprile 2012 per quanto riguarda l'adempimento della comunicazione relativa ai beni d'impresa concessi in uso a soci e familiari, poi una nuova circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle entrate, la numero 36 del 24 settembre scorso, per fornire qualche chiarimento in più agli operatori.

Fra le altre cose, la circolare in commento specifica che, per quanto riguarda i beni d'impresa, utilizzati da imprenditori individuali , soci di società di persone e soci di società che adottano il regime della trasparenza fiscale , al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione , l'eventuale reddito diverso attribuito per l'utilizzo, appunto, del bene d'impresa dovrà essere calcolato tenendo conto anche del maggior reddito derivante dall'indeducibiilità del costo stabilito dalla norma (ricordiamo infatti che quest'ultima stabilisce che, per i beni d'impresa concessi in godimento, il costo di utilizzo degli stessi, qualora il corrispettivo pagato dall'utilizzatore sia inferiore al valore normale, è indeducibile dal reddito d'impresa).

E, per quanto riguarda quei beni come le autovetture, per le quali la normativa vigente prevede delle limitazioni alla deduciiblità dei costi, il componente negativo relativo al bene, non ammesso in deduzione dal reddito d'impresa, potrà essere scomputato dall'utilizzatore ai fini della determinazione del reddito diverso a lui imputato. Si ricorda al riguardo che, con una precedente circolare l'Agenzia delle entrate aveva già stabilito che la totale indeducibilità del costo non si applica a quei beni, come appunto le autovetture, per le quali la normativa fscale già prevede dei limiti forfetari alla deduzione del costo.

Supponiamo ad esempio che l'imprenditore individuale utilizzi l'autovettura della sua impresa anche per scopi personali e, che tuttavia non paga all'impresa alcun corrispettivo per l'utilizzo medesimo. Supponiamo inoltre che il valore normale (normale) per l'utilizzo dell'autovettura sia di 8.000, 00 euro e che i costi sostenuti per la gestione dell'autovettura ammontino a 2.000, 00 euro (carburante ecc.). Questi ultimi, per espressa previsione normativa sono indeducibili dal reddito d'impresa per un importo pari a 1.200 - il 60% di 2.000, 00 - (la norma fiscale prevede infatti che i costi dell'autovettura diano deducibili dal reddito d'impresa nella misura del 40%).

Al fine di determinare il reddito diverso imputabile all'imprenditore occorrerà in primo luogo fare la differenza fra il valore normale relativo all'utilizzo del veicolo e il corrispettivo pagato dall'utilizzatore, pari a (8.000, 00 - 0 =) 8.000, 00 e successivamente dedurre da tale ultimo importo la quota di costi derivanti dall'utilizzo dell'autovettura non dedotti dal reddito d'impresa e pertanto il reddito diverso per l'imprenditore sarà pari a euro 6.800, 00 (8.000, 00 - 1.200, 00).

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale da attribuire all'utilizzo dell'autovettura, sempre la circolare n.36 dell'Agenzia delle entrate puntualizza che va determinato secondo quanto stabilito dall'art.51 comma 4 del TUIR e cioè facendo riferimento alle tariffe ACI .

Si ricorda infine che le nuove regole sulla tassazione dei beni d'imporesa concessi in godimento avranno un impatto sulle dichiarazioni fiscali (Modelo Unico) del 2013 ma che la norma ha previsto che gli acconti calcolati nel 2012 già devono tenere conto della novità. Dunque nel calcolare gli acconti d'imposta per il 2012 occorrerà ricalcolare il saldo IRPEF tenendo conto delle nuove norme e sulla base dello stesso calcolare gli acconti da versare quest'anno (il saldo IRPEF per il 2011, versato già a luglio scorso, andava ovviamente calcolato senza tenere in considerazione le nuove norme per i beni d'impresa concessi in godimento).